Sentenza del 08/03/2019 n. 6821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002. Gli avvisi contestavano la mancata annotazione di corrispettivi e l'omessa contabilizzazione di ricavi, con conseguente recupero di maggiori imposte IRAP, IRPEF e IVA. La ricostruzione dell'Ufficio si basava su una percentuale media di ricarico, calcolata su un campione di 80 prodotti suddivisi in categorie omogenee. L'Agenzia ha denunciato, tra l'altro, l'insufficiente motivazione della decisione regionale, la mancata considerazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi e la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito agli studi di settore, sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo fosse lo strumento metodologico utilizzabile dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura era generica e non individuava un fatto controverso e decisivo nei termini richiesti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La valutazione della Commissione regionale, secondo cui il campione non era sufficientemente rappresentativo della varietà dei prodotti e dei prezzi e i criteri di calcolo del ricarico non erano metodologicamente convincenti, costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Sono stati ritenuti infondati anche il secondo e il terzo motivo: il giudice tributario può considerare gli studi di settore per valutare la congruità dei ricavi dichiarati, senza escludere in astratto la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo. Poiché la contribuente non si è costituita in giudizio, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
Il vizio di motivazione in cassazione deve riguardare un fatto principale, controverso e decisivo, la cui diversa valutazione avrebbe potuto condurre a un esito differente. Non è sufficiente contestare genericamente il percorso logico seguito dal giudice di merito.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973
accertamento analitico-induttivo
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito d'impresa anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, purché utilizzi elementi presuntivi adeguati e idonei a fondare una ricostruzione attendibile.
Art. 54, D.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione costituisce la base normativa per la rettifica dell'IVA e può essere utilizzata, nel contesto della decisione, insieme all'accertamento analitico-induttivo.
Art. 62-bis, D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore sono strumenti utilizzabili per la stima dei ricavi e possono concorrere alla motivazione dell'accertamento e alla valutazione della congruità dei ricavi dichiarati, senza imporre un unico metodo di ricostruzione.
Art. 2697 c.c.
Il riferimento ai fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi chiarisce che il vizio di motivazione deve investire fatti giuridicamente rilevanti e decisivi per la controversia.
Massime di principio
- La ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico è ammissibile anche con contabilità formalmente regolare, ma il campione utilizzato deve essere adeguatamente rappresentativo della merce, delle categorie e della varietà dei prezzi effettivamente trattati.
- Una percentuale media di ricarico non può fondare efficacemente l'accertamento se il metodo di campionamento non consente di verificare la composizione quantitativa e il valore commerciale dell'intero magazzino.
- In sede di cassazione non è normalmente possibile rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito sulla rappresentatività del campione o sull'attendibilità del metodo presuntivo, salvo specifici vizi processuali o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- L'Ufficio può scegliere tra diversi strumenti di accertamento, inclusi l'accertamento analitico-induttivo e gli studi di settore; tuttavia, la scelta deve essere motivata e gli elementi utilizzati devono risultare coerenti, attendibili e concretamente applicabili alla specifica attività.
- Gli studi di settore possono essere valorizzati dal giudice per verificare la congruità dei ricavi dichiarati e possono indebolire una ricostruzione basata su un ricarico non adeguatamente rappresentativo.
- La contestazione in cassazione deve indicare con precisione il fatto controverso e decisivo, spiegando perché la sua corretta valutazione avrebbe necessariamente condotto a una diversa decisione; doglianze generiche sulla fondatezza dell'accertamento sono insufficienti.
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