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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30304/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/10/2024 che aveva rigettato l'appello cautelare proposto dalla ricorrente contro il rigetto, da parte della Corte di appello di Catanzaro del 21/05/2024, della richiesta di revoca del sequestro preventivo penale su beni formalmente intestati alla ricorrente ma ritenuti nella disponibilità sostanziale del marito Giuseppe Vitale. La ricorrente — terza interessata alla restituzione dei beni — articolava il ricorso in quattro motivi: (1) omessa valutazione di elementi di novità allegati all'istanza di restituzione; (2) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la rilevanza dei fatti sopravvenuti che avrebbero fatto venire meno i presupposti del sequestro preventivo; (3) violazione del principio del bis in idem per il cumulo tra sequestro di prevenzione antimafia e sequestro preventivo penale (con richiamo all'art. 321 c.p.p.); (4) mancata considerazione della revoca della misura di prevenzione patrimoniale ai fini della sussistenza del fumus e del periculum del sequestro preventivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la coesistenza di vincoli (sequestro di prevenzione antimafia e sequestro penale) sia consentita dall'ordinamento e che la revoca della misura di prevenzione decisa dalla Sezione misure di prevenzione non determini automaticamente la caducazione del sequestro penale o della confisca disposta in sede penale. La revoca della misura di prevenzione ha riguardato l'assenza di intestazione fittizia alla luce della documentazione prodotta in quella sede, mentre la ricorrente non aveva depositato, nei termini e alle forme richieste, la documentazione necessaria a escludere la fittizietà dell'intestazione o il collegamento dei beni all'attività illecita del marito nel giudizio cautelare; la Corte ha quindi ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame e della Corte di appello che non hanno riconosciuto l'efficacia esterna del provvedimento di revoca. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nella pronuncia è disposto anche il versamento di una somma a titolo di contributo, somme la cui quantificazione non è riportata integralmente nell'estratto fornito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Testo Unico antimafia)

    art. 4, lett. a) e b.; artt. 30 e ss.; artt. 52 e ss.

    Disciplina le misure di prevenzione patrimoniali; consente la coesistenza tra misure di prevenzione e sequestri penali e prevede i rapporti tra queste misure. La revoca di una misura di prevenzione non incide automaticamente sul sequestro penale salvo che il provvedimento di prevenzione abbia deciso in via definitiva presupposti comuni (es. titolarità o sproporzione) e non emergano elementi nuovi.

  • codice di procedura penale

    L'art. 321 c.p.p. disciplina il sequestro preventivo penale e la possibilità di revoca/modifica in presenza di fatti nuovi; l'art. 616 c.p.p. concerne la condanna alle spese per ricorsi inammissibili o infondati, qui applicata per addebitare le spese alla ricorrente.

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme sul traffico di stupefacenti; i reati contestati e per i quali Giuseppe Vitale è stato condannato hanno determinato la rilevanza penale che ha dato impulso al sequestro preventivo e alla successiva confisca.

  • codice penale

    Prevede la confisca 'allargata' o per equivalente in ambito penale. La confisca penale e la confisca di prevenzione hanno presupposti e finalità differenti; la valutazione probatoria è autonoma e la decisione negativa in sede di prevenzione non preclude automaticamente la confisca penale se emergono fatti nuovi o viene fornita diversa valutazione probatoria.

  • d.l. n. 306 del 1992

    art. 12-sexies (richiamato come antecedente dell'art. 240-bis)

    Riferimento storico normativo: la Corte chiarisce che il rigetto della misura di prevenzione non impedisce necessariamente un successivo procedimento di confisca penale ex 12-sexies/240-bis quando siano valutati fatti nuovi o diversi elementi probatori.

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione patrimoniale (antimafia) non cancella automaticamente un sequestro preventivo penale o una confisca disposta in sede penale: i due giudizi sono autonomi e possono coesistere
  • Per ottenere la restituzione di beni formalmente intestati a terzi è essenziale produrre tempestivamente e in modo documentato elementi concreti che escludano la 'fittizietà' dell'intestazione o il collegamento degli asset all'attività illecita; la produzione tardiva può essere inefficace
  • La preclusione tra misure (bis in idem) opera solo se il primo giudizio ha definitivamente accertato un presupposto comune (es. titolarità o sproporzione) senza emergere elementi nuovi nel successivo; in presenza di fatti nuovi il giudizio successivo può procedere autonomamente
  • I procedimenti di prevenzione sono di natura civilistica/cautelare e perseguono finalità preventive, mentre la confisca penale è ancorata all'accertamento penalistico: differenti finalità e standard probatori richiedono motivazioni specifiche e più rigorose se si ripropongono questioni già esaminate
  • La Corte di legittimità non riesamina agevolmente valutazioni di fatto nuove: le parti devono curare il corretto svolgimento probatorio nei gradi di merito e depositare la documentazione nelle fasi processuali opportune; l'appello per cassazione è limitato ai temi di diritto e ai vizi di motivazione/materiale violazione di legge

Testo integrale

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