Sentenza n. 1776/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere motivato della Commissione tecnica specialistica e decreto assessoriale che hanno imposto la rielaborazione del piano di lottizzazione e del Rapporto Ambientale nell’ambito della VAS
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un’area classificata dal PRG in zona C3 e proponente un piano di lottizzazione per undici unità immobiliari, ha impugnato il parere CTS n. 452 del 21 luglio 2025 e il decreto assessoriale n. 230/GAB del 4 agosto 2025, nonché, ove occorra, gli atti del 2023 che avevano disposto l’assoggettamento del piano a VAS e a valutazione di incidenza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 13 e 15 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che il parere motivato avesse illegittimamente riaperto la fase di scoping, già conclusa, mediante nuove richieste istruttorie e la rielaborazione del piano e del Rapporto Ambientale. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e divieto di aggravamento del procedimento, le prescrizioni relative allo studio del fabbisogno abitativo comunale e alla valutazione cumulativa di tutti i piani di lottizzazione del territorio comunale, ritenute estranee alla scala del piano attuativo e riconducibili alla pianificazione urbanistica generale. Ha inoltre dedotto contraddittorietà rispetto al precedente parere di scoping. Con il terzo motivo ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che la CTS avesse recepito acriticamente le osservazioni di ARPA, WWF e altri enti. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione degli atti del 2023 e ha sostenuto la legittimità delle richieste istruttorie, anche in ragione della prossimità dell’area a un sito Natura 2000, nonché l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali salvo manifesta illogicità o errore macroscopico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità relativa agli atti del 2023, ritenendo che il parere di screening e il decreto di assoggettamento non fossero immediatamente lesivi, poiché si erano limitati a disporre l’assoggettamento a VAS e valutazione di incidenza, rinviando alla successiva fase di scoping la definizione dei contenuti e del livello di approfondimento. La loro impugnazione congiunta agli atti del 2025 è stata quindi ritenuta tempestiva e ammissibile, anche perché le censure riguardavano principalmente le modalità di conduzione e conclusione della VAS e gli oneri introdotti nella fase finale. Il primo motivo è stato accolto: la VAS si articola in fasi funzionalmente autonome e sequenziali; concluso lo scoping, il parere motivato ex art. 15 deve valutare il piano e il Rapporto Ambientale sulla base del quadro istruttorio già delimitato e non può ridefinire ex post l’oggetto della valutazione, imponendo nuovi ambiti di indagine e una complessiva rielaborazione degli atti. Il secondo motivo è stato accolto: per un piano attuativo conforme al PRG e limitato a un intervento puntuale, il Rapporto Ambientale deve essere commisurato agli effetti concretamente riconducibili al piano e alle sue interazioni con il contesto. Non è proporzionato imporre al proponente studi sul fabbisogno abitativo dell’intero Comune o una ricognizione cumulativa di tutti i piani di lottizzazione, poiché tali approfondimenti attengono alla pianificazione urbanistica generale. La vicinanza a un sito Natura 2000 giustifica un esame accurato degli effetti del singolo intervento, ma non consente di estendere la VAS a profili demografici e insediativi di scala comunale senza adeguata motivazione. Il terzo motivo è stato respinto: la CTS non si è limitata a un recepimento acritico, ma ha fatto proprie le osservazioni degli enti nell’ambito di una valutazione complessiva. La contestazione riguardava quindi il merito della valutazione tecnica e non indicava errori di fatto, travisamenti, manifeste illogicità o incongruenze tecnico-scientifiche tali da giustificare il sindacato giurisdizionale. Il ricorso è stato accolto nei limiti dei primi due motivi; gli atti impugnati sono stati annullati e l’Amministrazione è stata obbligata a riesercitare il potere conformandosi alla sentenza. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 152/2006
Il testo richiama il comma 4, secondo cui il contenuto e il livello di dettaglio del Rapporto Ambientale devono essere commisurati al livello del piano o programma oggetto di valutazione.
La fase di scoping definisce il perimetro, il livello di dettaglio e gli approfondimenti della successiva valutazione; per un piano attuativo, la valutazione deve essere proporzionata alla natura e alla scala dell’intervento.
art. 14 d.lgs. 152/2006
Disciplina le consultazioni svolte dopo il deposito del Rapporto Ambientale e degli elaborati.
art. 15 d.lgs. 152/2006
Il parere motivato costituisce l’esito valutativo della VAS su un quadro istruttorio previamente definito e non può essere utilizzato per riaprire lo scoping o ridefinire ex post l’oggetto della valutazione.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Il divieto di aggravamento del procedimento impedisce di imporre oneri istruttori non proporzionati e non giustificati da specifiche esigenze emerse nel procedimento.
Massime di principio
- Nella VAS, la fase di scoping e la fase conclusiva del parere motivato sono funzionalmente autonome e sequenziali: una volta definito il quadro degli approfondimenti in sede di scoping, il parere motivato deve valutare il piano e il Rapporto Ambientale sulla base di tale quadro e non può riaprire o ridefinire ex post l’oggetto della valutazione, salvo una specifica e adeguata giustificazione collegata a sopravvenienze istruttorie o a un mutamento del quadro di riferimento.
- Il parere motivato ex art. 15 del d.lgs. 152/2006 non può trasformarsi in uno strumento atipico di regressione procedimentale, diretto a imporre la complessiva rielaborazione del piano e del Rapporto Ambientale mediante nuovi ambiti di indagine già non richiesti nello scoping.
- Il contenuto e il livello di dettaglio del Rapporto Ambientale devono essere proporzionati al livello del piano o programma valutato. Per un piano attuativo puntuale e conforme alla pianificazione vigente, non è legittimo imporre al proponente studi sul fabbisogno abitativo dell’intero Comune o valutazioni cumulative di tutti i piani urbanistici locali, quando tali approfondimenti attengano alla pianificazione generale e non siano specificamente giustificati dagli effetti del piano esaminato.
- La prossimità di un intervento a un sito Natura 2000 può imporre una valutazione particolarmente attenta degli effetti ambientali del singolo piano, ma non legittima automaticamente l’estensione dell’istruttoria a profili demografici e insediativi di scala comunale estranei alla natura dell’intervento.
- Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali ambientali non consente al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione; sono necessari specifici elementi di errore di fatto, travisamento, manifesta illogicità, arbitrarietà o evidenti incongruenze tecnico-scientifiche. Il mero recepimento motivato di osservazioni formulate da enti consultati non integra, di per sé, difetto di istruttoria o di motivazione.
- Un atto di screening VAS è immediatamente impugnabile solo quando sia concretamente lesivo, definendo in modo definitivo l’assetto procedimentale o imponendo prescrizioni puntuali e direttamente conformative; se si limita ad assoggettare il piano alla VAS e rinvia alla successiva fase di scoping la definizione degli approfondimenti, può essere impugnato unitamente all’atto successivo che produce la lesione concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →