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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44364/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati connessi (porto e detenzione di armi, intestazione fittizia di beni). Il ricorrente, tramite i difensori, deduceva insufficienza e genericità della gravità indiziaria, contestava il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori, la mancanza di condotte tipiche di una partecipazione stabile e consapevole al sodalizio (sostenendo che gli atti erano occasionali e limitati ad aiutare un collega), negava responsabilità nello spostamento di armi e qualificava come lecita o estranea alla volontà di eludere misure la cessione formale di quote societarie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse fondata e ben motivata: dalla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, dalle intercettazioni, dai precedenti giudizi e dagli elementi investigativi emergerebbe un quadro di "vicinanza attiva" del ricorrente al sodalizio (conoscenza delle dinamiche interne, partecipazione a decisioni propedeutiche per l'impiego di affiliati in aziende, presenza in discussioni su affari illeciti, partecipazione allo spostamento di armi, consegna di denaro per mantenimento su ordine del fratello, consenso all'intestazione fittizia della "Multiservice s.r.l."). La Corte ha ritenuto che questi comportamenti costituiscano un contributo concreto, stabile e funzionale alla vita del sodalizio e giustifichino la misura cautelare; inoltre non sono stati allegati fatti concreti idonei a dimostrare la cessazione dell'adesione al gruppo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è interpretata secondo la concezione dinamico-funzionale: non basta una semplice vicinanza; è richiesta una "partecipazione attiva/attivizzante", cioè un contributo concreto, anche minimo, ma riconoscibile, stabile e consapevole finalizzato alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.

  • art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla presunzione relativa di pericolosità sociale nei reati di mafia: la presunzione può essere superata solo con fatti specifici e concreti che dimostrino l'effettivo e irreversibile allontanamento dall'associazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata per la sintesi degli atti di impugnazione; la Corte rileva l'inammissibilità parziale per genericità quando il ricorso non dialoga con la motivazione del giudice di merito.

  • Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Giurisprudenza nomofilattica richiamata per affermare il criterio dinamico-funzionale della partecipazione mafiosa: la rilevanza penale si ha quando l'indagato "prende parte" al fenomeno associativo e mette a disposizione risorse o comportamenti funzionali alla vita e agli scopi dell'associazione.

Massime di principio

  • La semplice frequentazione o il rapporto di parentela con esponenti mafiosi non sono, di per sé, sufficienti per configurare l'associazione mafiosa; è necessario dimostrare un contributo concreto, anche minimo, ma stabile e funzionale alla consorteria.
  • La valutazione della gravità indiziaria deve fondarsi sulla convergenza di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri documentali, precedenti giudiziari) e non su singoli indizi isolati.
  • Operazioni formali (es. trasferimenti di quote societarie a parenti) possono assumere rilievo indiziario di intestazione fittizia se inserite in un contesto circostanziato che ne mostra la funzione di elusione o di controllo economico per il sodalizio.
  • Per superare la presunzione di pericolosità nei reati di mafia è necessario allegare e dimostrare fatti specifici e concreti che indichino un effettivo e stabile allontanamento dall'associazione (non basta la mera inattività o la mancanza di monitoraggio di nuove condotte).
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale il "dialogo" con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o rilievi che non affrontano le ragioni espresse dall'ordinanza rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • Questioni nuove o dedotte tardivamente (nuovi profili probatori o argomentazioni non sollevate al giudice di merito) possono essere inammissibili o non idonee a modificare la valutazione cautelare se non opportunamente contestualizzate e dimostrate.

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