Sentenza n. 319/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 4396/2023 pubblicata il 19/07/2023, notificata il 02/08/2023 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4396/2023 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva condannato in solido le amministrazioni scolastiche al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, per spese di lite. Il titolo era stato notificato alle amministrazioni il 2 agosto 2023, ma non risultava dedotto né provato alcun pagamento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. È stata altresì richiesta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ordinato alle amministrazioni, obbligate in solido, di eseguire la sentenza passata in giudicato mediante il pagamento delle spese di lite riconosciute, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. Il pagamento deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza; in caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta potrà essere nominato su istanza della ricorrente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il Collegio ha ritenuto che la rivalutazione e gli interessi dovuti fino al soddisfo abbiano natura ampiamente satisfattiva e siano idonei a coprire anche l'eventuale ritardo successivo. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione era decorso, consentendo l'azione di ottemperanza.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: (…) e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
La penalità di mora è stata negata nel caso concreto perché rivalutazione e interessi, riconosciuti fino al soddisfo, sono stati ritenuti ampiamente satisfattivi anche dell'eventuale ulteriore ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme liquidate da una sentenza amministrativa passata in giudicato, l'accertata notificazione del titolo, il mancato pagamento e il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione giustificano l'ordine giudiziale di pagamento.
- Quando il titolo giudiziale riguarda spese di lite non pagate, l'ordine di ottemperanza può comprendere rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dal passaggio in giudicato fino all'effettivo soddisfo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro quando gli interessi e la rivalutazione riconosciuti fino al soddisfo siano ritenuti già ampiamente satisfattivi anche dell'eventuale ulteriore ritardo.
- L'ordine di pagamento disposto in sede di ottemperanza può essere accompagnato dalla fissazione di un termine perentorio e dall'avvertimento che, in caso di ulteriore inadempimento, sarà nominato un commissario ad acta su istanza del creditore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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