Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 211/2025, pubblicata il 15 maggio 2025, pronunciata dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 211/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'USR si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio economico denominato bonus carta docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese prevista dall'art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza di condanna dell'amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un'amministrazione costituita solo formalmente, che non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore qualora l'amministrazione resti ulteriormente inerte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.