Ordinanza n. 1913/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’USR Campania che richiedevano la trasmissione dei fascicoli dei soli studenti già ricorrenti in altro giudizio e precludevano agli altri studenti iscritti alla medesima scuola la partecipazione agli esami di maturità, anche come candidati privatisti
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto e studenti)
Prevale il privato
La controversia
L’istituto scolastico e numerosi studenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, una nota e successive comunicazioni dell’USR Campania relative alla trasmissione della documentazione necessaria per l’ammissione agli esami di Stato. Secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe limitato la richiesta dei fascicoli ai soli studenti già ricorrenti in un distinto giudizio davanti al Consiglio di Stato, senza includere gli altri studenti iscritti alla medesima scuola. Sono stati inoltre impugnati gli atti, anche di data ed estremi ignoti, con cui sarebbe stata preclusa a tutti gli studenti dell’istituto la partecipazione agli esami di maturità dell’anno scolastico 2025/2026, anche in qualità di candidati privatisti. Dal testo emerge che la controversia cautelare non definisce la spettanza della parità scolastica in capo all’istituto, questione ancora controversa.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto cautelare monocratico già adottato, precisando che la misura non comporta l’ammissione automatica degli studenti agli esami di Stato e non anticipa la soluzione della controversia sulla spettanza della parità scolastica. L’effetto della misura consiste nell’imporre all’USR Campania il riesame delle posizioni degli studenti ricorrenti, considerando la loro peculiare situazione e la prossimità della sessione suppletiva. Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione si è attivata in spirito di leale collaborazione procedimentale e processuale, predisponendo gli adempimenti istruttori e organizzativi necessari, pur caratterizzati da oggettiva complessità per il numero degli interessati e per la tempistica. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse degli studenti a non vedere definitivamente compromessa la possibilità di concludere il percorso scolastico. Il riesame non pregiudica l’interesse pubblico né il principio di legalità, poiché resta rimesso all’autonoma valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione e non vincola l’esito del giudizio di merito. L’USR è stato quindi tenuto a proseguire il riesame e ad adottare nel più breve tempo possibile le determinazioni di competenza. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 aprile 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base normativa per la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.
art. 56 c.p.a.
decreto cautelare presidenziale ex art. 56 c.p.a. del 19 giugno 2026 n. 1651
Il decreto cautelare monocratico è stato confermato dal collegio nei termini e limiti indicati in motivazione.
art. 2 c.p.a.
in spirito di leale collaborazione sia procedimentale che processuale ex art. 2 c.p.a.
Il comportamento dell’amministrazione, che ha predisposto gli adempimenti necessari al riesame, è stato valutato alla luce del dovere di leale collaborazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice può imporre all’amministrazione il riesame della posizione dei destinatari di un atto, senza disporne l’ammissione automatica al beneficio richiesto e senza anticipare la decisione sulla controversia sostanziale ancora pendente.
- Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse degli studenti a non subire la definitiva compromissione della possibilità di concludere il percorso scolastico, quando il riesame amministrativo consenta di preservare tale possibilità senza pregiudicare l’interesse pubblico.
- L’ordine giudiziale di riesame non viola il principio di legalità quando lascia all’amministrazione l’esercizio del proprio autonomo potere tecnico-discrezionale e non predetermina il contenuto della decisione finale.
- La complessità degli adempimenti istruttori e organizzativi, derivante dal numero degli interessati e dalla ristrettezza dei tempi, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di procedere al riesame nel più breve tempo possibile.
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