Sentenza n. 1592/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva accertato l’obbligo di pagamento di € 45.450,35
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario e di corrispondere € 45.450,35, oltre rivalutazione e interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora di € 100 per ogni giorno di ritardo. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., tre profili di possibile inammissibilità: la notificazione del ricorso presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso la sede reale dell’amministrazione; la previa notificazione del titolo a un’amministrazione diversa da quella passivamente legittimata; la mancata produzione del certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza. La ricorrente ha chiesto un termine per sanare i vizi e ha sostenuto che la certificazione del passaggio in giudicato non sarebbe più necessaria, ma, alla seconda camera di consiglio, nessuno dei profili risultava sanato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito delle pretese esecutive. Ha ritenuto che il ricorso per ottemperanza debba essere notificato alle parti del giudizio di cognizione e che, quando il titolo comporta il pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, il titolo debba essere notificato presso la sede reale dell’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre affermato che la mancata produzione della certificazione attestante il passaggio in giudicato del titolo, richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a., costituisce una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso. Poiché i vizi già rilevati non erano stati sanati, ricorrevano ragioni ostative a una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza deve essere notificato alle parti del giudizio di cognizione; il comma 2 richiede, secondo il giudice, il deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato del titolo quando l’ottemperanza è fondata su una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Per i titoli che impongono alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, la notificazione del titolo deve avvenire presso la sede reale dell’amministrazione intimata ai fini della corretta instaurazione del giudizio di ottemperanza.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Impone al giudice di dichiarare l’inammissibilità del ricorso quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia di merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni rilevanti ai fini della decisione e di sottoporle previamente al contraddittorio delle parti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato alle parti del giudizio di cognizione, secondo quanto previsto dall’art. 114 c.p.a.; la notificazione presso un soggetto diverso dall’amministrazione passivamente legittimata non consente la corretta instaurazione del giudizio.
- Quando il titolo da eseguire impone alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il titolo deve essere previamente notificato presso la sede reale dell’amministrazione intimata, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- La mancata produzione nel giudizio di ottemperanza della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’azione costituisce carenza di una condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio, e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La mancata sanatoria, entro il termine assegnato dal giudice, dei vizi relativi alla notificazione del ricorso, alla notificazione del titolo e alla prova del passaggio in giudicato impedisce una pronuncia di merito sull’obbligo di esecuzione.
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