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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47141/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza di conferma del Tribunale di Latina per i reati di minaccia e lesioni personali. Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado (art. 548 co. 2 c.p.p.), con conseguente mancata sanatoria dell'appello; (2) nullità per omessa/irregolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (presunta falsità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento); (3) e (4) nullità per mancata acquisizione di prove decisive: escussione della vedova del teste oculare deceduto, escussione della moglie dell'imputato e acquisizione di un CD contenente una registrazione audio della conversazione del giorno dei fatti. Tali prove erano ritenute necessarie dalla difesa per controbilanciare le dichiarazioni già acquisite ex art. 512 c.p.p. del teste nel frattempo deceduto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato dagli atti che l'avviso di deposito della sentenza di primo grado era stato effettivamente ricevuto personalmente dall'imputato in data 08/10/2020, rendendo manifesta l'infondatezza dell'eccezione. Sul secondo motivo la Corte ha constatato che anche il decreto di citazione per l'appello era stato personalmente ricevuto dal Cerrito; la difesa aveva contestato la firma sull'avviso di ricevimento, ma la Corte ha ricordato che per impugnare l'autenticità della sottoscrizione occorre proporre querela di falso e che la sola denuncia non è sufficiente. Sul terzo e quarto motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha rigettato l'integrazione probatoria, avendo già a disposizione la deposizione della persona offesa, il certificato medico attestante l'ecchimosi compatibile e le dichiarazioni del teste; pertanto la mancata escussione delle persone indicate non ha inciso sul giudizio di condanna. Per legge (art. 616 c.p.p.) la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nel ricorso.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale - art. 548, comma 2

    art. 548 co. 2 cod. proc. pen.

    L'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale dell'avviso di deposito integra una nullità a regime intermedio; va eccepita tempestivamente e può impedire la decorrenza dei termini d'impugnazione se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza. In questo caso la Corte ha trovato in atti la notifica effettiva, quindi l'eccezione era infondata.

  • codice di procedura penale - art. 184

    Riguarda la sanatoria degli atti difettosi e la formazione dell'appello: la difesa ha contestato che l'atto d'appello non fosse sottoscritto dall'imputato; la Corte ha però valutato la concreta conoscenza del processo da parte dell'imputato alla luce delle notifiche risultanti in atti.

  • codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la nullità del decreto di citazione in appello e della sentenza se non sono rispettati i termini e le condizioni di impugnazione, connessa all'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la Corte ha verificato la regolarità delle notifiche in base all'incarto.

  • codice di procedura penale - art. 512

    Autorizza l'acquisizione delle dichiarazioni rese in indagine dal teste successivamente deceduto; tali dichiarazioni possono essere utilizzate come riscontro ma non devono costituire l'unico elemento probatorio decisivo. Nel caso, la Corte ha ritenuto che la condanna non si fondasse esclusivamente su dette dichiarazioni.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese processuali e, se il ricorso è colpevole, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 317 del 2009

    Corte Costituzionale n. 317 del 2009

    Principio richiamato secondo cui la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato impedisce la decorrenza dei termini d'impugnazione; la Corte di Cassazione ha però constatato la conoscenza effettiva attraverso gli atti di notifica reperiti nel fascicolo.

Massime di principio

  • La contestazione della mancata notifica può essere confutata dall'esibizione dell'atto di notifica: il giudice di legittimità può consultare l'incarto e dichiarare manifestamente infondata l'eccezione se risulta la ricezione.
  • Se si contesta l'autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento di una raccomandata, la via propria è la querela di falso; la semplice denuncia di falsa sottoscrizione non è idonea a privare l'atto della sua efficacia probatoria.
  • Le richieste di integrazione probatoria in sede d'appello sono valutate discretivamente dal giudice di merito; la mancata ammissione non comporta automaticamente nullità se esistono altri elementi probatori idonei e sufficienti a sostenere la decisione.
  • Le dichiarazioni raccolte in indagine e rese da un teste poi deceduto possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 512 c.p.p., ma non possono essere l'unico fondamento della condanna se la difesa dimostra il contrario; il giudice valuta la consistenza complessiva delle prove (deposito, riscontri medici, dichiarazioni di supporto).
  • Un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per profili di colpa può comportare, oltre al pagamento delle spese, anche una sanzione aggiuntiva alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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