Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28562 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio con nove motivi, contestando principalmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, che aveva partecipato al giudizio di primo grado ma non era stato chiamato nel giudizio di appello. Ha inoltre dedotto vizi relativi alla motivazione della cartella, alla responsabilità del socio per i debiti sociali, alla notifica degli atti presupposti, al passaggio in giudicato di alcune statuizioni e all'iscrizione a ruolo delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario sostanziale tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione, nel caso concreto sussistesse un litisconsorzio necessario processuale, poiché entrambi avevano partecipato al primo grado e la controversia riguardava anche vizi propri della cartella di pagamento. L'appello avrebbe quindi dovuto essere notificato anche a Equitalia. La mancata notifica non comportava l'inammissibilità dell'appello, ma imponeva al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio. La sentenza della CTR è stata pertanto cassata, con dichiarazione di nullità del giudizio di secondo grado e rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio nel pieno contraddittorio e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 49 e 53

    L'art. 53 impone all'appellante di notificare l'atto di appello alle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.

    Nel processo tributario, quando tutte le parti del primo grado devono partecipare al giudizio di impugnazione per la natura inscindibile o dipendente delle cause, la mancata notifica a una di esse richiede l'integrazione del contraddittorio.

  • Art. 331 c.p.c.

    In caso di cause inscindibili o tra loro dipendenti, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti preterm esse.

    La mancata partecipazione in appello di una parte presente nel primo grado determina la necessità di integrare il contraddittorio, non automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Art. 383 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla cassazione con rinvio quando il giudizio di secondo grado risulta viziato da una nullità processuale.

  • Art. 360 c.p.c.

    Costituisce la base processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione degli atti tributari e, in particolare, della cartella di pagamento.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    È richiamato in relazione al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14

    È richiamato in relazione alla notificazione dell'atto presupposto e agli adempimenti della riscossione.

  • Codice civile, artt. 1292, 2310 e 2311

    Sono richiamati dal contribuente in tema di obbligazioni solidali e responsabilità del socio accomandatario per i debiti della società.

  • Art. 2909 c.c.

    È richiamato in relazione all'efficacia del giudicato e all'eventuale stabilizzazione delle statuizioni non impugnate.

  • Cass. SS.UU. n. 16412 del 2007

    Afferma che tra ente impositore e agente della riscossione non sussiste necessariamente un litisconsorzio sostanziale, potendo il giudizio riguardare l'uno o l'altro in base ai vizi dedotti.

  • Cass. n. 492 del 2019

    Riconosce il litisconsorzio necessario processuale quando tutte le parti hanno partecipato al primo grado e la controversia è inscindibile o dipendente, anche se non esiste un litisconsorzio necessario sostanziale.

  • Cass. n. 14213 del 2019

    Stabilisce che l'omessa impugnazione nei confronti di una parte del primo grado non comporta l'inammissibilità dell'appello, ma la necessità di integrazione del contraddittorio, la cui omissione determina la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.

Massime di principio

  • Se nel giudizio tributario di primo grado hanno partecipato sia l'ente impositore sia l'agente della riscossione, l'appello deve normalmente essere notificato a entrambi quando la controversia riguarda sia il merito della pretesa fiscale sia vizi propri della cartella o della riscossione.
  • La mancata notifica dell'appello a una parte presente nel primo grado non determina necessariamente l'inammissibilità del gravame: il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • Se il giudice di appello omette di disporre l'integrazione del contraddittorio, il procedimento di secondo grado e la sentenza conclusiva sono nulli e la nullità può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione.
  • La distinzione tra vizi dell'atto impositivo e vizi propri della cartella è decisiva: per i primi è normalmente competente l'ente impositore, mentre per i secondi assume rilievo anche l'agente della riscossione.
  • L'accoglimento di un vizio processuale assorbente può rendere inutile l'esame degli altri motivi di merito, che saranno eventualmente valutati dal giudice del rinvio dopo la corretta instaurazione del contraddittorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.