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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41549/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale previo riconoscimento della 'collaborazione impossibile/inesigibile'. Era stato condannato per estorsione aggravata (art. 416 bis) commessa nel 2012; da allora ha tenuto una condotta regolare, senza altri reati. Il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo dichiarato impossibile la collaborazione, ha rigettato l'istanza sostenendo l'impossibilita di escludere che il condannato mantenga contatti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti (richiamando contatti sporadici con il padre detenuto e il contesto ambientale sostanzialmente immutato). La difesa ha censurato la motivazione come contraddittoria e illogica alla luce della condotta positiva del ricorrente, della lettera di scuse e dell'offerta di risarcimento simbolico alla vittima.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e ha disposto il rinvio per nuovo esame applicando il corretto criterio decisorio previsto dalla norma transitoria (art. 3 del D.L. 162/2022) per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma. In particolare ha stabilito che, nel caso di collaborazione riconosciuta impossibile/inesigibile per reati anteriori al D.L. 162/2022, il giudice deve limitare la verifica all'accertamento dell'attualita dei collegamenti con la criminalità organizzata (escludendo, salvo diverso parametro transitorio, la valutazione del 'pericolo di ripristino' come criterio autonomo). La motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente e illogica perché fondata sul parametro errato (pericolo di ripristino) e perché non ha adeguatamente valutato gli elementi contrari (tempo trascorso, assenza di nuove condanne, relazione UEPE, accertamenti patrimoniali, lettera e risarcimento alla vittima). La decisione è stata quindi annullata con rinvio per riesame motivato secondo il criterio trasitorio.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen. (comma 1 e comma 1-bis)

    La Corte e la giurisprudenza hanno ricostruito che, nella formulazione ante riforma, il comma 1 stabiliva una presunzione assoluta di pericolosità in assenza di collaborazione; il comma 1-bis ammetteva la possibilità di benefici quando la collaborazione era impossibile o inesigibile, ma subordinata all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti (e, nella versione poi modificata, anche il pericolo di ripristino). Nel caso concreto la Corte richiama la distinzione tra mancata collaborazione volontaria e collaborazione impossibile e la diversa rilevanza probatoria che ne derivava.

  • D.L. 162 del 2022 (art. 1 e art. 3)

    La modifica normativa ha uniformato i criteri per il superamento dell'ostativita, introducendo un elenco di elementi e un unico standard probatorio piu gravoso. Tuttavia l'art. 3 transitorio dispone che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della modifica e quando la collaborazione sia impossibile/inesigibile, il giudice deve limitare la verifica esclusivamente all'attualita dei collegamenti (non al pericolo di ripristino). La Corte ha applicato questa norma transitoria al caso di Celona.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita della parte dell'art. 4-bis che escludeva ogni concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, affermando che la valutazione deve poter tenere conto, in concreto e in termini individualizzati, dell'attualita dei collegamenti e del pericolo di ripristino; ha così introdotto la portata additiva delle due proposizioni probatorie che la giurisprudenza ha poi declinato differentemente a seconda che la collaborazione sia volontariamente mancata o impossibile.

  • art. 58-ter ord. pen. (riferimento alla collaborazione)

    Riferimento normativo alla disciplina della collaborazione con la giustizia: la collaborazione, se effettiva, costituisce prova rilevante della rescissione dei legami col contesto criminale; nel caso di collaborazione impossibile il rifiuto di collaborare assume significato neutro ma non esime dal valutare l'assenza di collegamenti attuali.

Massime di principio

  • Se il reato e stato commesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022 e la collaborazione e riconosciuta impossibile/inesigibile, il giudice di sorveglianza deve valutare esclusivamente l'attualita dei collegamenti con la criminalita organizzata e non il pericolo di ripristino come parametro autonomo (art. 3 D.L. 162/2022).
  • Quando la collaborazione e impossibile, l'atteggiamento di non collaborazione non e sintomo di pericolosita: lo standard probatorio richiesto per superare l'ostativita e circoscritto all'esclusione dei collegamenti attuali; il giudice deve motivare specificamente su questo punto e non limitarsi a considerazioni generiche o al solo contesto ambientale.
  • I pareri della DDA, prefettura, Polizia Giudiziaria, pur autorevoli, non vincolano il giudice: questi deve svolgere un autonomo e critico esame probatorio, valutando in concreto elementi come tempo trascorso dal reato, assenza di procedimenti successivi, relazioni UEPE, accertamenti patrimoniali e iniziative riparatorie verso la vittima.
  • Contatti sporadici con un familiare detenuto (es. telefonate al padre) non sono, da soli, sufficienti per dimostrare l'attualita di collegamenti con l'organizzazione; devono essere spiegati e contestualizzati con elementi concreti che ne dimostrino la rilevanza collegativa.
  • Se il reato e successivo all'entrata in vigore del D.L. 162/2022 (o se la collaborazione e semplicemente rifiutata ma possibile), e richiesto il nuovo, piu gravoso standard probatorio: occorre dimostrare elementi specifici e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria per escludere sia l'attualita dei collegamenti sia il pericolo di ripristino (adempimenti civili, iniziative a favore della vittima, elementi aggiuntivi di dissociazione).
  • In caso di applicazione di un criterio errato o di motivazione carente il provvedimento puo essere annullato con rinvio: e quindi essenziale che il giudice espliciti la valutazione comparata degli elementi favorevoli e contrari sul parametro corretto.

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