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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10150 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggiori ricavi (€184.817) emesso dopo tentativo di accertamento con adesione non perfezionato. Dopo il rigetto in primo grado la contribuente propose appello mediante consegna diretta dell'atto, ma la CTR rilevò la mancata deposizione della copia dell'appello presso la CTP in violazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (testo vigente all'epoca) e dichiarò l'inammissibilità del gravame. In cassazione la contribuente dedusse: (i) la contrarietà dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 al diritto dell'Unione europea e la richiesta di disapplicazione; (ii) questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, per violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, sostenendo la sproporzione della sanzione di inammissibilità rispetto a un vizio formale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. I motivi sono stati esaminati come possibile errata interpretazione o falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) e sono stati respinti sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (tra cui Corte cost. n. 17/2011 e Cass. Sez. V n. 7099/2019) che ha ritenuto legittima e non irragionevole la disciplina, attesa la sua limitazione alle forme alternative alla notifica tramite ufficiale giudiziario e la rilevanza di profili pubblicistici connessi allo ius imperii in materia fiscale. Il ricorso è quindi stato rigettato; le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la parte ricorrente è condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in €5.200,00 oltre oneri.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 52, comma 2

    La norma impone l'obbligo, nelle ipotesi di consegna diretta dell'atto d'impugnazione, del deposito della copia dell'appello presso la competente CTP; la mancata osservanza è rilevante e può determinare l'inammissibilità del gravame.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2

    Prevede la sanzione processuale (inammissibilità) per le forme alternative alla notifica ordinaria; la Corte ha ritenuto la norma compatibile con Costituzione, diritto UE e CEDU, nella misura in cui regola forme di impugnazione scelte dalla parte e riguarda profili pubblicistici del procedimento fiscale.

  • codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Fondamento della censura in cassazione per errata interpretazione o falsa applicazione della legge; la Corte ha inquadrato così i motivi proposti e li ha ritenuti infondati.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 117

    Gli artt. invocati riguardano parità, diritto di accesso alla giustizia e competenza normativa; la Corte ha ritenuto che l'impugnata disciplina procedurale fiscale non violi tali principi né sia assoggettata alla disciplina dell'art. 6 CEDU come diritto comparabile a obbligazioni civili.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    L'art. 6 (diritto a un giusto processo) è stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non fondata la comparabilità tra i profili del processo tributario amministrativo e le tutele civili di cui all'art. 6, richiamando la distinzione tra ius publicum e ius privatum.

  • Corte costituzionale, sent. n. 17/2011

    Giurisprudenza citata dalla Corte che ha confermato la legittimità costituzionale della norma e la non irragionevolezza della sanzione dell'inammissibilità quando derivi da omissioni nelle forme alternative di impugnazione.

  • Cassazione, Sez. V, sent. n. 7099/2019 (richiamata)

    Precedente della stessa Corte che conferma l'orientamento sulla legittimità e applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e sulla limitata efficacia dei rilievi di incompatibilità con norme sovranazionali in materia procedurale fiscale.

Massime di principio

  • Le prescrizioni formali relative alla modalità di impugnazione (es. deposito della copia dell'atto presso la CTP in caso di consegna diretta) sono obbligatorie e la loro inosservanza può comportare l'inammissibilità dell'appello.
  • Le eccezioni di incompatibilità con il diritto UE o con la CEDU circa regole procedurali tributarie sono difficili da accogliere: la giurisprudenza nazionale e costituzionale tende a considerare tali norme compatibili, soprattutto quando riguardano profili di ius imperii e non diritti civili patrimoniali.
  • Quando si sceglie una forma alternativa di notifica o consegna dell'atto, occorre vigilare scrupolosamente sul rispetto degli ulteriori adempimenti (es. deposito) collegati a quella forma per non incorrere in decadenze o inammissibilità.
  • In mancanza di nuovi argomenti non già esaminati dalla giurisprudenza consolidata, la Corte di cassazione tende a rigettare ricorsi che facciano leva soltanto su profili di proporzionalità della sanzione rispetto a vizi formali.
  • In caso di dubbio procedurale è preferibile utilizzare la notifica tradizionale tramite ufficiale giudiziario o assicurarsi prova documentale del corretto deposito presso l'organo competente per preservare il diritto di impugnare.

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