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Sentenza

Sentenza n. 3135/2026 - Milano, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 235/2024, depositata e resa pubblica l’8 aprile 2024, Sez. Lavoro, r.g. 1201/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202502684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 235/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero l'11 aprile 2024, non era stata eseguita. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per complessivi euro 1.000,00, oltre alle spese di lite, dichiarando prescritta la pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018. La ricorrente ha evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della carta elettronica del docente. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento idoneo di esecuzione e ha inoltre ravvisato altre ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando la complessità e serialità del procedimento di attivazione della carta docente, il coinvolgimento di più soggetti, i tempi tecnici delle strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di importo modesto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora, ma la sua applicazione può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative, da valutare in concreto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l'attivazione della carta docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali legittima l'ordine giudiziale di esecuzione, con fissazione di un termine ulteriore per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, quale strumento sostitutivo di esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione inadempiente non è automatica: può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative collegate alle difficoltà normative, organizzative, tecniche o finanziarie dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • La complessità e la serialità del procedimento amministrativo, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate e i tempi tecnici necessari all'esecuzione possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio oggetto del giudicato abbia natura non essenziale e importo contenuto.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può procedere all'esecuzione mediante gli strumenti contabili previsti per i pagamenti pubblici, incluso il pagamento in conto sospeso, quando applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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