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Ordinanza

Ordinanza n. 77/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato (asseritamente) formatosi sulla sentenza n. 880/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.03.2025, che ha accolto la domanda spiegata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e – per quanto qui di interesse – ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il MIM all’attribuzione in suo favore della Carta Docente, pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame, oltre interessi e rivalutazione. e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;

Giustizia amministrativa202501088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente del valore di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Lecce, pubblicata il 19 marzo 2025 e notificata al Ministero il 26 marzo 2025, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita dall'Amministrazione. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari a dare piena esecuzione alla pronuncia e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultavano depositati o visibili nel SIGA la sentenza oggetto di ottemperanza, il certificato di non proposta impugnazione e l'attestazione di notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha deciso né sull'ammissibilità definitiva del ricorso, né sull'ottemperanza, né sulla nomina del commissario ad acta e neppure sulle spese. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare relativa alla mancata produzione della documentazione necessaria a verificare il giudicato e la notificazione della sentenza. Ha assegnato alla ricorrente trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione e per produrre gli allegati mancanti. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, con sospensione di ogni ulteriore decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione preliminare, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione prima di definire il giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esistenza, definitività e notificazione del titolo giudiziale richiede la produzione della sentenza da eseguire e della documentazione idonea a comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione, quando tali atti non risultino acquisiti o visibili nel fascicolo telematico.
  • La mancata produzione della sentenza oggetto di ottemperanza, del certificato di non proposta impugnazione e dell'attestazione di notificazione può porre una questione preliminare di ammissibilità del ricorso, da esaminare prima delle domande di esecuzione e di nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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