Sentenza n. 731/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza per un impianto eolico da 30 MW
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale di VIA e VINCA relativo a un parco eolico composto da cinque aerogeneratori, da realizzarsi nei territori comunali di Racalmuto e Grotte, con opere connesse nei Comuni limitrofi. Ha dedotto, anzitutto, l’incompetenza dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, sostenendo che l’incidenza del progetto su profili paesaggistici avrebbe imposto l’intervento dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre contestato la competenza dell’Assessore regionale, assumendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato da un dirigente amministrativo. Il ricorrente ha poi censurato l’applicazione dell’art. 17-bis l. 241/1990 e la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza, deducendo che tale meccanismo non sarebbe applicabile in materia paesaggistica e che, comunque, il parere negativo della Soprintendenza, intervenuto prima del decreto finale, avrebbe dovuto essere esaminato. Sono state infine dedotte l’incompatibilità della localizzazione con i valori paesaggistici e ambientali dell’area, la mancata acquisizione di alcuni nulla osta e pareri, l’omessa valutazione degli effetti cumulativi con altri impianti e il difetto di istruttoria in materia archeologica. La società proponente ha eccepito la tardività del parere soprintendentizio, la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale, la completezza dell’istruttoria e la non sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali in assenza di illogicità, irragionevolezza o travisamento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l’incompetenza dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, rilevando che gli aerogeneratori non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e che i soli tratti di cavidotto incidenti sulle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono opere interrate prive di incidenza stabile sugli assetti territoriali, escluse dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato A del d.P.R. 31/2017. La VIA può considerare anche paesaggio e patrimonio culturale senza sostituirsi alle competenze dell’autorità paesaggistica; nell’ordinamento siciliano, la competenza in materia di VIA spetta all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente. È stata respinta anche la censura relativa alla competenza dell’Assessore: la deliberazione della Giunta regionale n. 307/2020 attribuisce al Dipartimento l’istruttoria tecnica e all’Assessore l’adozione del provvedimento finale in materia di VIA, VAS, VINCA e AIA; tale assetto è stato ritenuto coerente con la natura complessa e comparativa della VIA, e comunque la deliberazione non era stata autonomamente impugnata. Quanto al parere della Soprintendenza, il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 17-bis l. 241/1990, distinto dal silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte disciplinato dall’art. 20, anche quando siano coinvolti interessi paesaggistici. Poiché il parere è stato reso oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006, si è formato il silenzio-assenso endoprocedimentale e il parere tardivo è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. Le censure sulla localizzazione e sull’istruttoria sono state respinte perché la Commissione Tecnica Specialistica aveva esaminato la documentazione progettuale, paesaggistica, cartografica e le integrazioni, escludendo impatti significativi incompatibili. Il ricorrente non ha dimostrato specifiche lacune, travisamenti o illogicità, ma ha contrapposto proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. La mancata qualificazione dell’area come area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021 non comporta un divieto assoluto di installazione, ma soltanto l’assenza dei regimi semplificati previsti per le aree idonee. Anche il motivo archeologico è stato respinto, poiché lo studio di impatto ambientale e la relazione paesaggistica avevano esaminato i beni e i siti presenti nell’area vasta, senza evidenziare interferenze dirette; le allegazioni del Comune erano generiche. Il Comune è stato condannato a pagare alla controinteressata euro 2.500,00 oltre accessori; le spese nei confronti della Regione sono state compensate per il mancato svolgimento di attività difensiva.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
giudizio positivo di compatibilità ambientale; l’autorità competente procede alla valutazione anche se i pareri delle amministrazioni coinvolte non sono resi nei termini
La VIA può essere conclusa anche in assenza di pareri tempestivi delle amministrazioni coinvolte.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
le amministrazioni coinvolte erano tenute a trasmettere i propri pareri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle integrazioni progettuali
Il termine per il parere della Soprintendenza nella fase di consultazione è stato ritenuto decorso senza che il parere fosse tempestivamente reso.
art. 17-bis l. 241/1990
silenzio-assenso tra amministrazioni
Il silenzio-assenso endoprocedimentale tra amministrazioni può operare anche nei procedimenti di valutazione ambientale coinvolgenti interessi paesaggistici, diversamente dal silenzio-assenso nei procedimenti a istanza di parte di cui all’art. 20.
art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990
inefficacia delle determinazioni tardivamente adottate
Una determinazione tardiva dell’amministrazione interpellata, successiva alla formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale, è inefficace.
art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 152/2006
la VIA è diretta a verificare gli effetti del progetto su una pluralità di fattori ambientali, tra cui il paesaggio e il patrimonio culturale
La considerazione degli aspetti paesaggistici e culturali nella VIA rientra nelle competenze proprie dell’autorità ambientale e non equivale all’esercizio della competenza paesaggistica.
art. 146 d.lgs. 42/2004
autorizzazione paesaggistica
La necessità dell’autorizzazione paesaggistica non è stata ravvisata per gli aerogeneratori non ricadenti in aree vincolate e per i cavidotti interrati privi di incidenza stabile.
allegato A d.P.R. 31/2017
interventi nel sottosuolo privi di incidenza stabile sugli assetti territoriali
Tali interventi sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021
aree considerate idonee ex lege alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili
La mancata inclusione di un’area tra quelle idonee non determina automaticamente la sua non idoneità né un divieto assoluto di realizzazione, ma esclude i regimi di semplificazione procedimentale.
art. 134 d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, ma la censura è stata respinta.
art. 23 d.lgs. 152/2006
domanda di valutazione di impatto ambientale
Costituisce la base procedimentale dell’istanza di VIA presentata dalla società proponente.
art. 5 d.P.R. 357/1997
valutazione di incidenza ambientale
Costituisce la base normativa del parere favorevole di VINCA contestato.
Massime di principio
- La competenza regionale in materia di VIA resta distinta da quella paesaggistica: la considerazione del paesaggio e del patrimonio culturale nella VIA non comporta esercizio della competenza propria dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
- Nel procedimento di VIA, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica ha natura endoprocedimentale e può essere acquisito mediante il silenzio-assenso tra amministrazioni previsto dall’art. 17-bis l. 241/1990, anche quando siano coinvolti interessi paesaggistici; tale disciplina è distinta dall’art. 20 l. 241/1990.
- Una volta decorso inutilmente il termine previsto per il parere endoprocedimentale, la determinazione tardiva dell’amministrazione interpellata è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 e non vincola l’autorità procedente.
- La mancata qualificazione di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 non equivale alla qualificazione dell’area come non idonea e non preclude in assoluto la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, comportando soltanto l’assenza dei regimi procedimentali semplificati.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali espresse nella VIA non consente una mera sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa; occorre dimostrare specifici profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento o incompletezza istruttoria.
- La genericità delle allegazioni sulla presenza di beni archeologici o culturali non è sufficiente a dimostrare il difetto di istruttoria, quando gli atti progettuali e ambientali abbiano esaminato l’area vasta e non risultino interferenze dirette con beni individuati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →