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Sentenza

Sentenza n. 8457/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza di valutazione del titolo di studio estero presentata dal ricorrente in data 06.02.2025 e trasmessa l'11.02.2025 dal Comune di Potenza; NONCHE’ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE - a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con richiesta di nomina, sin d'ora, quale Commissario ad acta il Direttore Generale del competente Ufficio ministeriale o altra figura apicale ed idonea del suddetto Ministero, affinché, in caso di perdurante inerzia, provveda alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine di giorni sessanta, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso; - al risarcimento del danno ingiusto cagionato al ricorrente in conseguenza dell'inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, da liquidarsi in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di scadenza del termine procedimentale sino al saldo;

Giustizia amministrativa202506540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: silenzio inadempimento del Ministero dell'Università e della Ricerca sull'istanza di valutazione di un titolo di studio estero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato al Comune di Potenza un'istanza di riconoscimento e valutazione di un titolo di studio conseguito all'estero, ai fini della partecipazione a una procedura di progressione verticale prevista dal CCNL Funzioni Locali. L'istanza era stata trasmessa dal Comune al Ministero dell'Università e della Ricerca, che non aveva concluso il procedimento. Con una precedente sentenza non definitiva, il TAR aveva già accolto l'azione avverso il silenzio, ordinando al Ministero di adottare un provvedimento espresso, e aveva disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria. Il ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo, individuandoli nel lucro cessante per la mancata percezione degli emolumenti collegati alla progressione di carriera, nel danno alla professionalità e nella perdita di opportunità professionali, oltre alle spese legali sostenute per proporre il ricorso. Ha chiesto la liquidazione equitativa del danno. La domanda risarcitoria è stata esaminata alla luce della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, dell'onere della prova degli elementi costitutivi del danno e della distinzione tra risarcimento e regolamentazione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria, ferme le statuizioni della precedente sentenza non definitiva che aveva accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero di concludere il procedimento. Il giudice ha ricordato che la responsabilità della pubblica amministrazione per il mancato esercizio di un'attività doverosa segue il paradigma dell'art. 2043 c.c. e che il superamento del termine procedimentale non determina automaticamente un danno risarcibile. Il ricorrente avrebbe dovuto provare rigorosamente l'esistenza del danno, il nesso causale immediato e diretto con l'inerzia, l'elemento soggettivo e la misura del pregiudizio. Le allegazioni relative alla mancata progressione, agli emolumenti non percepiti e al danno professionale sono state ritenute generiche e prive di adeguato supporto probatorio. La liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell'esistenza e della consistenza del danno, quando gli elementi probatori sono nella disponibilità del danneggiato; nel giudizio risarcitorio non opera, a favore del ricorrente, il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento. È stata inoltre respinta la richiesta di qualificare come danno emergente le spese legali sostenute per il ricorso: tali spese sono disciplinate esclusivamente dalle norme sulle spese di lite e non possono essere richieste autonomamente a titolo risarcitorio. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell'amministrazione per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa ha natura aquiliana e richiede la prova degli elementi costitutivi dell'illecito.

  • art. 1223 c.c.

    conseguenza immediata e diretta

    Sono risarcibili soltanto i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'illecito.

  • art. 1227 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere non evitabile dal danneggiato secondo l'ordinaria diligenza.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990

    La domanda risarcitoria per inosservanza del termine procedimentale richiede la prova dell'elemento soggettivo, del pregiudizio, del nesso eziologico e della misura del danno.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi esistenza, nesso causale e quantum del danno.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Nel giudizio risarcitorio spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità; il giudice non può sostituirsi alla parte onerata quando essa è in grado di provare i fatti posti a fondamento della domanda.

  • art. 26 c.p.a.

    La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al giudice del processo e segue una disciplina autonoma rispetto al risarcimento del danno; le spese di lite non possono essere chieste nuovamente come voce risarcitoria.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna al rimborso delle spese processuali è pronunciata dal giudice con la decisione che definisce il processo, secondo la disciplina propria delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento non integra di per sé un danno risarcibile: il richiedente deve provare rigorosamente l'effettiva esistenza del pregiudizio, il nesso causale immediato e diretto con il ritardo, l'elemento soggettivo dell'amministrazione e la misura del danno.
  • Nel giudizio risarcitorio contro la pubblica amministrazione opera pienamente il principio dell'art. 2697 c.c.; il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non attenua l'onere del danneggiato quando le prove relative all'an e al quantum del danno sono nella sua disponibilità.
  • La liquidazione equitativa non può essere utilizzata per colmare la totale carenza di prova sull'esistenza o sulla consistenza del danno; presuppone che il danno sia provato e che sia difficile o impossibile determinarne precisamente l'ammontare.
  • Le spese legali sostenute per instaurare un giudizio non costituiscono, in quanto tali, una voce di danno risarcibile nei confronti dell'amministrazione, poiché sono regolate esclusivamente dalla disciplina delle spese processuali applicata dal giudice della causa.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine giudiziale di concludere il procedimento non comportano automaticamente il diritto al risarcimento: la domanda risarcitoria conserva autonomia e richiede la prova di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDanno da ritardoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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