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Sentenza

Sentenza n. 4577/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 609/2021/R/Idr del 21 dicembre 2021, pubblicata in data 23 dicembre 2021, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”, nonché l'Allegato alla predetta deliberazione; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalle ricorrenti, ivi incluso il documento per la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 405/2021/R/Idr.

Giustizia amministrativa202200360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 609/2021/R/Idr del 21 dicembre 2021 e relativo Allegato, integrativi della disciplina TIMSII sulle utenze raggruppate e indirette; impugnato anche il documento di consultazione n. 405/2021/R/Idr per quanto occorrere possa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Otto società pubbliche gestori del servizio idrico integrato nel Veneto hanno chiesto l'annullamento della deliberazione ARERA n. 609/2021/R/Idr, che ha integrato il TIMSII introducendo obblighi informativi verso gli utenti indiretti delle utenze condominiali e l'obbligo di mettere a disposizione dell'utenza raggruppata uno strumento di calcolo per ripartire gli importi fatturati secondo i criteri del TICSI. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative del modello notice and comment previsto dalla deliberazione ARERA n. 649/2014/A: l'Autorità avrebbe introdotto una disciplina innovativa senza considerare le osservazioni presentate dai gestori e senza motivare il mancato accoglimento. Con il secondo motivo hanno sostenuto che ARERA avrebbe ecceduto le proprie competenze imponendo obblighi nei confronti di utenti indiretti con i quali i gestori non avrebbero un rapporto contrattuale. In via subordinata, con il terzo motivo hanno denunciato violazione di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo che gli obblighi fossero eccessivamente onerosi, rigidi e inattuabili, anche per le difficoltà connesse alla riservatezza. Con il quarto motivo hanno contestato specificamente l'obbligo di predisporre lo strumento di calcolo, lamentandone l'impatto sull'attività e sul mercato, nonché la mancata considerazione dei costi e della loro eventuale copertura tariffaria.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e quattro i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Il primo motivo è infondato: dalla motivazione della deliberazione risulta che ARERA ha dato conto delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione; nell'esercizio del potere regolatorio non è però tenuta a confutare singolarmente ogni apporto, essendo sufficiente considerarli nella sintesi degli interessi coinvolti. Il secondo motivo è infondato: i poteri attribuiti all'Autorità dalla legge e specificati dal d.P.C.M. 20 luglio 2012 comprendono la definizione degli obiettivi di qualità del servizio e la tutela degli utenti. Gli obblighi contestati sono strumentali alla corretta applicazione del criterio tariffario pro capite effettivo previsto dal TICSI, che richiede di conoscere la numerosità dei componenti delle utenze domestiche; anche lo strumento di calcolo rientra in tale finalità e non sostituisce le regole condominiali di riparto, né impone al condominio di avvalersene. È stata inoltre respinta la tesi dell'estraneità degli utenti indiretti al rapporto: la distinzione dipende dalle caratteristiche tecniche degli allacci e non esclude che il contratto formalmente unitario rappresenti una pluralità di rapporti riferibili ai singoli utilizzatori. Il terzo motivo è infondato: gli obblighi informativi non sono dimostrati inattuabili o eccessivamente onerosi; alcuni gestori li hanno già adempiuti e i dati medi richiesti sono nella disponibilità dei gestori. Non sussiste neppure l'ostacolo della riservatezza, poiché in prima applicazione l'informazione può essere trasmessa all'amministratore e forme di comunicazione più dirette sono subordinate al consenso dell'interessato. Il quarto motivo è infondato: i ricorrenti non hanno provato la complessità o l'effettivo costo del software; inoltre, non hanno impugnato i metodi tariffari relativi al riconoscimento dei costi operativi né le delibere tariffarie dirette a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Lo strumento è un ausilio per l'amministratore e la sua utilizzazione resta eventuale, secondo le regole condominiali. Spese integralmente compensate per la complessità e la natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 19, d.l. 201/2011

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Autorità ha esercitato i poteri attribuiti dalla legge (l’art. 21, comma 19, del d.l. 201/11, che rinvia alla legge 481/95), i quali sono stati poi puntualmente descritti dal d.P.C.M. 20 luglio 2012 (art. 3, comma 1, lettere a) e l), sopra richiamato), che espressamente attribuisce al regolatore il potere di definire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio, per ogni singolo gestore, e di assicurare la tutela dei diritti degli utenti.

    La disposizione costituisce la base legislativa del trasferimento ad ARERA delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, esercitabili con i poteri previsti dalla legge n. 481/1995; tali poteri comprendono gli interventi regolatori strumentali alla tutela degli utenti e alla qualità del servizio.

  • art. 3, comma 1, lettere a) e l), d.P.C.M. 20 luglio 2012

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’Autorità ha esercitato i poteri attribuiti dalla legge (l’art. 21, comma 19, del d.l. 201/11, che rinvia alla legge 481/95), i quali sono stati poi puntualmente descritti dal d.P.C.M. 20 luglio 2012 (art. 3, comma 1, lettere a) e l), sopra richiamato), che espressamente attribuisce al regolatore il potere di definire i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio, per ogni singolo gestore, e di assicurare la tutela dei diritti degli utenti.

    L'Autorità può definire livelli minimi e obiettivi di qualità per i gestori e adottare misure di tutela degli utenti; nel caso concreto tali attribuzioni ricomprendono obblighi informativi funzionali alla corretta applicazione della regolazione tariffaria.

  • art. 3, commi 3, 4 e 5, Allegato A alla delibera ARERA 665/2017/R/Idr (TICSI)

    La determinazione della quota variabile a seconda della numerosità dei componenti delle utenze sottese, rende necessario acquisire tale dato.

    Il criterio pro capite effettivo, in quanto commisura la quota variabile alla numerosità dei componenti dell'utenza domestica, richiede l'acquisizione di tale informazione; gli obblighi informativi introdotti nel TIMSII sono strumentali a rendere concretamente applicabile il criterio.

  • art. 20 TIMSII, Allegato A alla delibera ARERA 218/2016/R/Idr, come integrato dalla delibera 609/2021/R/Idr

    Gli obblighi dell’art. 20, comma 2, TIMSII, sono previsti “al fine di applicare più correttamente le articolazioni tariffarie”, ossia per fornire agli utenti indiretti “l’indicazione delle modalità utilizzabili per comunicare la numerosità del proprio nucleo familiare e la presenza o meno di contatori divisionali, prevedendo almeno una modalità via email ed una tramite numero di telefono per messaggistica” (articolo 20, comma 2, lett. b).

    Gli obblighi informativi verso gli utenti indiretti sono legittimi in quanto diretti a raccogliere le informazioni necessarie per applicare correttamente le articolazioni tariffarie, comprese la numerosità del nucleo familiare e la presenza di contatori divisionali.

  • art. 21 TIMSII, Allegato A alla delibera ARERA 218/2016/R/Idr, come integrato dalla delibera 609/2021/R/Idr

    Lo strumento in esame non vuole in alcun modo sostituire i criteri di riparto dei costi della fornitura idrica tra i condòmini, ma costituisce un ausilio per l’Amministratore del condominio, laddove l’Assemblea condominiale ritenga di seguire per il riparto interno le previsioni del TICSI in presenza di contatori divisionali (rappresentati da sotto-contatori installati a valle del contatore generale) per misurare il consumo effettivo di acqua di ogni singola unità immobiliare.

    L'obbligo di rendere disponibile lo strumento di calcolo è un ausilio per l'amministratore, non sostituisce i criteri condominiali di riparto e non impone di adottare per il riparto interno le regole del TICSI.

  • art. 20, comma 4, TIMSII, Allegato A alla delibera ARERA 218/2016/R/Idr, come integrato dalla delibera 609/2021/R/Idr

    L’art. 20, comma 4, TIMSII, prevede che il gestore, in sede di prima applicazione, può fornire l’informazione (i dati forniti non sono dati sensibili del condòmino/utente indiretto) all’Amministratore perché questi la veicoli agli utenti.

    In sede di prima applicazione le informazioni possono essere comunicate all'amministratore affinché le trasmetta agli utenti indiretti; il giudice ha escluso che ciò comporti la comunicazione al gestore dei nominativi degli utenti o la violazione della riservatezza.

Massime di principio

  • Le garanzie partecipative nei procedimenti di regolazione delle autorità indipendenti richiedono che la motivazione dia conto degli apporti emersi nella consultazione, ma non impongono l'esame o la confutazione puntuale di ogni singola osservazione: l'autorità può comporre sinteticamente i diversi interessi coinvolti.
  • I poteri di regolazione e controllo del servizio idrico, comprensivi della definizione degli obiettivi di qualità e della tutela degli utenti, consentono all'autorità di imporre ai gestori obblighi informativi e gestionali strumentali alla concreta applicazione dei criteri tariffari vigenti.
  • Quando la tariffa domestica è determinata in base alla numerosità effettiva dei componenti dell'utenza, l'acquisizione di tale dato può giustificare obblighi informativi rivolti agli utenti indiretti delle utenze condominiali.
  • Uno strumento regolatorio di calcolo per la ripartizione dei consumi e degli importi fatturati è legittimo se costituisce un ausilio per l'amministratore e non sostituisce le regole condominiali di riparto né impone al condominio di adottare i criteri tariffari come criterio interno.
  • La natura formalmente unitaria del contratto di fornitura idrica condominiale, dovuta all'unicità del punto di consegna, non esclude che il rapporto sostanziale coinvolga i singoli utenti delle unità immobiliari servite.
  • La censura di sproporzione o di eccessiva onerosità di un obbligo regolatorio non è fondata se il ricorrente non dimostra l'effettiva complessità o il costo della misura e se gli elementi disponibili attestano la concreta possibilità di adempiervi.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Servizio idrico integrato
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubblici
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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