Sentenza n. 976/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e atti di valutazione dei titoli nella procedura concorsuale per la classe di concorso A011
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, dichiarando per la classe A011 come titolo di accesso il titolo di studio e l’abilitazione specifica, indicando in particolare una laurea in Lettere, 24 CFU, servizio superiore a tre anni e un’abilitazione conseguita a seguito del concorso ordinario 2020. Dopo la pubblicazione della graduatoria, nella quale era stata collocata al ventiquattresimo posto con 196,50 punti, contestava la mancata attribuzione di 12,50 punti per la laurea e il mancato riconoscimento dell’abilitazione secondo la voce A.1.2 della tabella di valutazione, sostenendo che la laurea, unitamente ai 24 CFU o al servizio, avrebbe dovuto essere considerata titolo di accesso e che l’abilitazione avrebbe dovuto ricevere un punteggio ulteriore. Deduceva violazione della tabella di valutazione dei titoli, del bando, dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, difetto di motivazione, violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, mancata attivazione del soccorso istruttorio e lesione del legittimo affidamento. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da perdita di chance, in forma specifica o per equivalente, nonché l’acquisizione degli atti della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la candidata avesse indicato in modo espresso, autonomo e univoco l’abilitazione conseguita con il concorso ordinario 2020 quale titolo di accesso per la classe A011, senza indicare come titolo di accesso la combinazione laurea più 24 CFU o laurea più servizio. L’Amministrazione doveva quindi valutare la domanda sulla base del titolo dichiarato, in applicazione del principio di autoresponsabilità del candidato; non poteva riqualificare d’ufficio il titolo di accesso sostituendolo con un titolo diverso e più favorevole, poiché ciò avrebbe modificato ex post la domanda e violato la par condicio. La diversa dichiarazione resa dalla candidata per la classe A022 non era utilizzabile dalla Commissione A011, competente autonomamente per la distinta procedura e tenuta a operare sulla base dei dati della relativa domanda. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la collocazione dell’abilitazione nella voce pertinente della tabella, B.4.1, escludendo l’automatica applicabilità della voce A.1.2, riferita a uno specifico percorso selettivo. È stata esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione, poiché il punteggio numerico, applicato secondo criteri predeterminati e conoscibili e senza margini di discrezionalità, era sufficiente a motivare la valutazione. È stata respinta anche la censura sul soccorso istruttorio: l’istituto consente di regolarizzare carenze documentali emendabili, ma non di correggere una scelta consapevole del candidato né di sostituire successivamente il titolo di accesso dichiarato con uno più favorevole, soprattutto in una procedura informatizzata e di massa. Non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento, perché la candidata non poteva confidare nell’attribuzione di un punteggio diverso da quello risultante dalla propria dichiarazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’azione amministrativa e, quindi, di una chance giuridicamente tutelabile. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 11, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Costituisce la base normativa della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente, richiamata dal bando impugnato.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non consente di correggere una scelta imputabile al candidato nella compilazione della domanda né di sostituire ex post il titolo di accesso dichiarato; opera invece per carenze documentali emendabili, nei limiti della par condicio.
art. 3 l. 241/1990
Nelle procedure concorsuali, il punteggio numerico è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione quando i criteri di valutazione siano predeterminati, conoscibili e applicati senza margini di discrezionalità.
artt. 2 e 97 Cost.
Sono richiamati in relazione agli oneri di correttezza, cooperazione e autoresponsabilità del candidato e alle esigenze di speditezza, certezza, buon andamento e par condicio nelle procedure concorsuali informatizzate e di massa.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il titolo di accesso indicato dal candidato nella domanda in modo espresso, consapevole e univoco delimita il potere valutativo dell’amministrazione e non può essere sostituito d’ufficio con un diverso titolo, anche se astrattamente posseduto e più favorevole per il candidato.
- Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di presentare dichiarazioni complete e non ambigue; la mera titolarità astratta di ulteriori requisiti non consente di ottenere, dopo la conclusione della procedura, una diversa qualificazione del titolo di accesso rispetto a quella dichiarata.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non può essere utilizzato per emendare una scelta imputabile al candidato o per modificare e riqualificare ex post il titolo di accesso; esso resta limitato alle carenze documentali o alle irregolarità sanabili, nel rispetto della par condicio.
- Nelle procedure concorsuali caratterizzate da criteri predeterminati e applicazione automatizzata, il punteggio numerico è idoneo a motivare la valutazione dei titoli, senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, quando consenta di ricostruire l’applicazione della lex specialis.
- Il legittimo affidamento non è invocabile per ottenere un punteggio diverso da quello risultante dall’applicazione della lex specialis ai titoli dichiarati dal candidato, quando la posizione deteriore derivi da una scelta univoca e consapevole contenuta nella domanda.
- In assenza di illegittimità dell’azione amministrativa non sussiste una chance giuridicamente tutelabile e non può essere riconosciuto il risarcimento, né in forma specifica né per equivalente, per la mancata collocazione in una posizione più favorevole della graduatoria.
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