Cassazione Penale, Ordinanza n. 33298/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le aveva dichiarate responsabili del reato di furto aggravato e aveva rideterminato le pene. Con l'unico motivo deducevano violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, c.p.p., lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius: per una imputata si sosteneva che la pena fosse stata quantificata facendo riferimento a una cornice edittale non più vigente al momento del fatto, dopo le modifiche apportate all'art. 625 c.p.; per l'altra si contestava che il trattamento sanzionatorio fosse peggiorativo rispetto a quello stabilito in primo grado. Le ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, logica e corretta in diritto, e che non vi era violazione del divieto di reformatio in peius. In particolare, ha richiamato il principio secondo cui il giudice di impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato o la qualificazione del reato più grave, può apportare un aumento maggiore per uno dei fatti unificati dal disegno criminoso, purché la pena complessiva non sia più grave; inoltre, nel giudizio di rinvio, la determinazione della pena per il reato satellite non è vincolata alla precedente quantificazione dell'aumento ex art. 81, comma 2, c.p., ma non può superare in senso peggiorativo la pena-base già stabilita nel provvedimento annullato. Nel caso concreto, la Corte distrettuale aveva ridotto la pena base per il reato più grave rispetto al primo grado e, per una delle imputate, aveva motivato adeguatamente la rideterminazione tenendo conto della gravità del fatto, del danno alle persone offese e della capacità criminale espressa. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice relativa al furto, richiamata nella sentenza di merito come base della responsabilità delle imputate.
art. 625 c.p.
Norma sulle circostanze aggravanti del furto; la ricorrente lamentava che la pena fosse stata parametrata su una cornice edittale non più vigente dopo la modifica legislativa richiamata in sentenza.
art. 597 comma 3 c.p.p.
Disciplina il divieto di reformatio in peius nel giudizio di impugnazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse stato violato.
art. 81 comma 2 c.p.
Richiamato con riferimento al reato continuato e alla determinazione dell'aumento per il reato satellite, rispetto alla quale il giudice di rinvio non è vincolato dalla precedente quantificazione, salvo il limite del divieto di aggravamento della pena in senso illegale.
art. 1 L. n. 103/2017
Richiamato come intervento normativo che avrebbe inciso sulla disciplina applicata al momento del fatto, secondo la doglianza difensiva.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice dell'impugnazione di rimodulare i singoli aumenti di pena quando muti la struttura del reato continuato o la qualificazione del reato più grave, purché la pena complessiva non risulti più severa.
- Nel giudizio di rinvio, la determinazione della pena per il reato satellite non è vincolata alla precedente quantificazione dell'aumento ex art. 81, comma 2, c.p., ma resta fermo il limite di non irrogare una pena più grave, per specie o quantità, di quella base già stabilita nel provvedimento annullato, ove ciò non determini una pena illegale.
- Non integra violazione dell'art. 597 c.p.p. la rideterminazione della pena che, pur incidendo sulla struttura del calcolo sanzionatorio, conduca a una sanzione finale complessivamente non superiore a quella inflitta in precedenza e sia sorretta da motivazione logica e congrua.
- In sede di legittimità, una doglianza sul trattamento sanzionatorio è infondata quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera diversa valutazione del quantum di pena.
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