Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 900/2020 del 17/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva emesso nei confronti della società un avviso di pagamento TARI 2014 per un’area scoperta operativa di 1.742 mq adibita a parcheggio a pagamento, chiedendo inizialmente Euro 5.045,00. Avvedutosi di avere applicato la tariffa di una categoria diversa da quella pertinente, il Comune disponeva uno sgravio parziale e rideterminava l’importo in Euro 3.954,00, applicando la categoria 3 del regolamento comunale (autorimesse e magazzini senza vendita diretta). La società impugnava il provvedimento di discarico, contestando il criterio di calcolo della tariffa perché, a suo avviso, non rapportato alla quantità di rifiuti prodotti e in contrasto con la L. n. 147/2013, il D.P.R. n. 158/1999 e i principi europei. La CTP di Pavia accoglieva il ricorso, ritenendo legittimo il ricorso a criteri presuntivi ma ravvisando che la tariffa non fosse stata determinata sulla base dell’effettiva produzione dei rifiuti; la CTR di Milano, con sentenza n. 3495/2017 depositata il 4 settembre 2017, confermava la decisione. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 147/2013, art. 1, commi 651 e 652, del D.P.R. n. 158/1999, art. 6, del D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, e dell’art. 28 del regolamento comunale IUC. Il ricorso non risulta notificato alla società: la notificazione postale non si era perfezionata per il trasferimento del difensore domiciliatario, circostanza risultante dalla dicitura sulla busta datata 8 marzo 2018. Il Comune, appresa l’esito negativo della notificazione, non aveva riattivato il procedimento notificatorio; in udienza il suo difensore aveva chiesto un termine per la rinotifica o la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica. Ritenendo applicabile il principio secondo cui, dopo aver appreso l’esito negativo della notificazione per causa non imputabile, il ricorrente deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio senza attendere un’autorizzazione giudiziale, la Corte ha rilevato che il Comune era rimasto inerte e non aveva ripreso la notificazione. Non è stato quindi esaminato nel merito l’unico motivo relativo alla disciplina di determinazione delle tariffe TARI. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la resistente. Disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325, c.p.c.

    Il termine massimo per riattivare e completare la notificazione dell’impugnazione, dopo aver appreso l’esito negativo del primo tentativo, è individuato nella metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Con unico motivo il Comune di Pavia deduceva: 1- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651 e comma 652, del D.P.R. n. 158 del 1999, art .6, nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 52, e dell’art. 28 Reg. comunale IUC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La norma è indicata come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non ha esaminato tale censura perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notificazione.

  • L. n. 147/2013, art. 1, commi 651 e 652

    Con unico motivo il Comune di Pavia deduceva: 1- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651 e comma 652, del D.P.R. n. 158 del 1999, art .6, nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 52, e dell’art. 28 Reg. comunale IUC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La disposizione era invocata dal Comune in relazione ai criteri di determinazione della tariffa TARI, ma la Corte non ha deciso la questione di merito.

  • D.P.R. n. 158/1999, art. 6

    Con unico motivo il Comune di Pavia deduceva: 1- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651 e comma 652, del D.P.R. n. 158 del 1999, art .6, nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 52, e dell’art. 28 Reg. comunale IUC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La disposizione era dedotta quale parametro per la determinazione delle tariffe TARI; la Corte non ne ha esaminato l’applicazione, avendo definito il ricorso per ragioni processuali.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 52

    Con unico motivo il Comune di Pavia deduceva: 1- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651 e comma 652, del D.P.R. n. 158 del 1999, art .6, nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 52, e dell’art. 28 Reg. comunale IUC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La norma era invocata dal Comune nel motivo concernente i criteri tariffari, ma la Corte non ha deciso tale questione nel merito.

  • Art. 28 del regolamento comunale IUC

    Con unico motivo il Comune di Pavia deduceva: 1- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 651 e comma 652, del D.P.R. n. 158 del 1999, art .6, nonchè del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 52, e dell’art. 28 Reg. comunale IUC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    La disposizione regolamentare era invocata nel motivo del Comune sulla tariffa, ma la Corte non ne ha valutato il merito.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso per cassazione non si perfeziona per una causa non imputabile al ricorrente, questi ha l’onere, e non la mera facoltà, di riattivare il procedimento notificatorio senza attendere un provvedimento che autorizzi la rinnovazione.
  • La riattivazione della notificazione deve avvenire con immediatezza dopo che il ricorrente ha appreso l’esito negativo del tentativo e deve svolgersi con tempestività; in difetto, il ricorso è inammissibile per omessa notifica.
  • Il tempo massimo per riprendere e completare il procedimento notificatorio dell’impugnazione, una volta conosciuto l’esito negativo del primo tentativo, è pari alla metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.; resta salva la prova rigorosa di circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.