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Sentenza

Sentenza n. 1278/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico, con mancata adozione del Parere Istruttorio Conclusivo e del provvedimento finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 5 gennaio 2024 un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agrivoltaico nel Comune di Mazara del Vallo, comprensivo delle opere connesse e della valutazione di incidenza ambientale. L’istanza è stata dichiarata procedibile il 17 gennaio 2024, è stata avviata la consultazione pubblica e la Commissione Tecnica Specialistica ha adottato un parere istruttorio intermedio con richiesta di integrazioni. La società ha trasmesso la documentazione integrativa il 9 agosto 2024; il 20 agosto 2024 è stata avviata una nuova consultazione pubblica ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. Dopo tale adempimento il procedimento è rimasto fermo, nonostante i solleciti del giugno e luglio 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro un termine certo, previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e dalla disciplina speciale in materia di VIA, nonché la mancata adozione del Parere Istruttorio Conclusivo e del provvedimento finale. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di conclusione del procedimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il rimborso del 50% degli oneri istruttori, quantificato in euro 5.304,99.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ingiustificatamente paralizzato il procedimento, nonostante l’istruttoria fosse sostanzialmente definita e la società avesse adempiuto alle richieste integrative. Ha dichiarato illegittimo il silenzio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e ha ordinato all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di VIA entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La motivazione chiarisce che l’autorità procedente conserva un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento anche quando la Commissione Tecnica non abbia predisposto lo schema di provvedimento o altri soggetti coinvolti non abbiano reso pareri endoprocedimentali. Il Collegio ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario competente. È stata accolta anche la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, per complessivi euro 5.304,99. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni regionali convenute.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro un termine certo.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla società.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Disciplina la nuova consultazione pubblica conseguente alla trasmissione delle integrazioni istruttorie.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Pone in capo all’autorità procedente un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di VIA, anche in presenza di inerzie di altri soggetti coinvolti.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori quando il procedimento non si conclude nei termini per fatto imputabile all’amministrazione.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 66 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la determinazione con decreto collegiale dell’eventuale compenso spettante al commissario ad acta.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È richiamato ai fini della comunicazione degli estremi della sentenza alla Corte dei conti al passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale l’autorità procedente ha un obbligo autonomo, concreto e non eludibile di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti dalla legge.
  • L’inerzia della Commissione Tecnica o di altre amministrazioni chiamate a svolgere attività istruttorie o a rendere pareri endoprocedimentali non esonera l’autorità procedente dall’obbligo di definire il procedimento di VIA.
  • Quando il procedimento di VIA sia rimasto ingiustificatamente paralizzato dopo la presentazione delle integrazioni richieste, il giudice amministrativo può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine perentorio.
  • In caso di perdurante inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato dell’adozione sostitutiva degli atti dovuti; l’incarico ha natura di ausiliario del giudice ed è obbligatorio.
  • Il proponente ha diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori quando la mancata conclusione del procedimento di VIA nei termini sia imputabile all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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