Cassazione Civile, Ordinanza n. 15413/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da un avvocato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata per un imputato nel giudizio di appello. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, contestando la declaratoria di inammissibilità e sostenendo la propria legittimazione a impugnare il diniego del beneficio. Nel corso del giudizio di legittimità il Ministero ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione respinta dalla Corte perché il termine breve decorre dalla notificazione del provvedimento e non dalla sua mera comunicazione via PEC. La censura del ricorrente è stata però ritenuta inammissibile nel merito, poiché la legittimazione a impugnare il diniego del patrocinio spetta soltanto alla parte che intende avvalersene, non al difensore, salvo il diverso caso in cui il difensore agisca per la liquidazione del compenso quando il beneficio non sia venuto meno, o sia munito di procura speciale nei limiti ricordati dal richiamo alla giurisprudenza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, solo la parte interessata è legittimata a impugnare il decreto di rigetto dell'ammissione o la revoca del beneficio; il difensore non può proporre l'impugnazione in proprio contro il diniego dell'ammissione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002
il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'ordinanza a cura dell'ufficio, non dalla mera comunicazione
art. 133, comma 2, c.p.c.
la comunicazione integrale via PEC da parte della cancelleria non fa decorrere, di regola, i termini brevi per le impugnazioni
art. 325 c.p.c.
richiamato per escludere che la comunicazione integrale basti a far decorrere il termine breve di impugnazione
art. 122 c.p.p.
richiamato nel precedente penale citato, che ammette la legittimazione del difensore solo se munito di procura speciale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o il provvedimento di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte che intende avvalersene o che ne subisce la revoca, in quanto titolare del relativo diritto sostanziale.
- Il difensore non è, di regola, legittimato ad impugnare in proprio il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; può invece agire per la liquidazione del compenso quando il beneficio sia rimasto efficace.
- La mera comunicazione integrale del provvedimento via PEC non equivale, salvo disciplina speciale, alla notificazione idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; occorre la notificazione prevista dalla norma speciale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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