Sentenza n. 2220/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. Prima, n. 5604/2025 del 25/07/2025, resa nel procedimento n. 1051/2025 Reg. Ric..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5604/2025, che aveva ordinato l'esibizione della documentazione relativa alle prestazioni effettuate da un medico
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5604/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto di accesso agli atti relativi alle prestazioni effettuate dal medico controinteressato ed era stata condannata l'Azienda Ospedaliera all'esibizione di tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 9 settembre 2024 e con i successivi solleciti. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere adempiuto al giudicato, ma soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il ricorrente ha quindi chiesto di tenere conto della soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini delle spese, sostenendo che l'adempimento tardivo era stato determinato dall'iniziativa giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato e il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito, consistente nell'accesso alla documentazione. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e le ha poste a carico dell'Azienda Ospedaliera, rilevando che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'incardinamento del giudizio: la sentenza era stata notificata e il ricorso era stato depositato prima dell'adempimento amministrativo, documentato dalla nota del 9 settembre 2025. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È richiamato nella sentenza presupposta quale base della condanna dell'Amministrazione all'esibizione della documentazione oggetto del diritto di accesso.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, facendo conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese.
- In presenza di un adempimento tardivo del giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione se l'iniziativa giudiziale è stata necessaria per ottenere l'esecuzione.
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