Sentenza n. 2647/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 165/24 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'integrale esecuzione della sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente e a corrispondere i relativi importi. La sentenza era passata in giudicato, come comprovato dall'attestazione della cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato la mancata esecuzione dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta del creditore e provveda entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il possibile coordinamento delle strutture amministrative competenti. Il TAR ha ritenuto non dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'amministrazione l'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudice ordinario alla carta docente per le annualità indicate nella sentenza da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio da rispettare tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione un obbligo puntuale di dare o fare e l'amministrazione non vi adempie, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere verificato il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, rendendone l'intervento subordinato a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine per l'adempimento.
- L'attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso quando rientra nei compiti istituzionali dell'organo o dell'ufficio nominato.
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