Sentenza del 21/01/2015 n. 991 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La curatela ha impugnato due sentenze della Commissione tributaria regionale della Sicilia relative, da un lato, all'avviso di accertamento con cui il Fisco aveva contestato l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per i periodi ante e post fallimento, recuperato una perdita fiscale e tassato integralmente una plusvalenza; dall'altro, al diniego del rimborso di un credito IVA di circa 400 milioni di lire. La curatela sosteneva di aver tempestivamente spedito la dichiarazione dei redditi tramite raccomandata, di aver correttamente rateizzato la plusvalenza realizzata nel 1994 e di avere diritto al rimborso IVA, il cui diniego era stato fondato sull'accertamento relativo alle imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla prova della presentazione della dichiarazione e alla possibilità di desumere implicitamente l'opzione per la rateizzazione della plusvalenza dal bilancio, dalle scritture contabili e dai dati esposti nella dichiarazione, anche se mancava la compilazione formale dell'apposito riquadro. Ha precisato che il fallimento non impedisce automaticamente la rateizzazione e che le quote residue delle plusvalenze già parzialmente tassate prima del fallimento non sono necessariamente soggette a ulteriore tassazione nel periodo concorsuale. È stato inoltre accolto il motivo relativo al rimborso IVA, poiché il suo diniego era stato basato sulla sentenza sulle imposte dirette, poi cassata, senza verificare autonomamente i requisiti previsti dalla disciplina IVA. Entrambe le sentenze d'appello sono state cassate con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12
richiede la semplice spedizione della dichiarazione dei redditi mediante raccomandata e ricollega l'avvenuta presentazione alla ricevuta postale di spedizione
Per provare la presentazione della dichiarazione è sufficiente la ricevuta di spedizione della raccomandata; non è necessario dimostrare la ricezione del plico. Spetta all'Amministrazione provare l'eventuale mancato recapito imputabile al mittente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 5
i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio
Il bilancio allegato alla dichiarazione costituisce elemento fiscale rilevante e può contribuire a dimostrare le scelte contabili e fiscali effettuate dal contribuente.
D.P.R. n. 42 del 1988, art. 8
la scelta prevista nell'art. 54, comma 4, del testo unico deve risultare dalla dichiarazione dei redditi
La regola formale imponeva di indicare in dichiarazione l'opzione per la rateizzazione della plusvalenza; tuttavia, alla luce delle norme successive, tale opzione può essere desunta da comportamenti concludenti adeguatamente documentati.
TUIR, art. 54, comma 4
le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi
La plusvalenza può essere tassata integralmente nell'esercizio di realizzo oppure rateizzata, se ricorrono i presupposti temporali e fiscali previsti dalla norma.
D.P.R. n. 442 del 1997, art. 1
l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili
Le opzioni fiscali possono risultare non solo da una dichiarazione formale, ma anche da comportamenti coerenti, quali la corretta rappresentazione della scelta nel bilancio e nelle scritture contabili.
Legge n. 342 del 2000, art. 4, comma 1
il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1 ... si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti anteriormente
La possibilità di provare l'opzione mediante comportamenti concludenti opera anche per condotte anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. n. 442 del 1997.
TUIR, art. 125
nei casi di fallimento il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento è determinato in base al bilancio redatto dal curatore
Il fallimento comporta una disciplina speciale di determinazione del reddito, basata sul periodo ante-fallimentare e sul periodo concorsuale complessivo; non determina automaticamente la perdita delle scelte fiscali già effettuate prima dell'apertura della procedura.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Il diritto al rimborso IVA deve essere verificato sulla base dei presupposti specifici e autonomi previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; non può essere negato automaticamente soltanto perché esiste un accertamento relativo alle imposte dirette.
Codice civile, art. 2697
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
La parte che invoca un determinato diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi, ma, una volta prodotta la ricevuta postale idonea, l'Amministrazione deve dimostrare l'eventuale mancato recapito imputabile al contribuente.
Massime di principio
- La ricevuta di spedizione di una dichiarazione fiscale tramite raccomandata può essere sufficiente a provare la presentazione: l'assenza del documento nell'anagrafe tributaria non dimostra da sola l'omessa dichiarazione.
- Il contenuto di un plico può essere provato, almeno come presunzione semplice, mediante la copia del documento conservata e prodotta dal mittente, soprattutto quando la spedizione è documentata.
- Un'opzione fiscale non formalizzata nell'apposito riquadro può essere riconosciuta se il bilancio, le scritture contabili e la dichiarazione nel loro complesso mostrano un comportamento coerente e inequivoco.
- L'apertura del fallimento non elimina automaticamente gli effetti fiscali di una rateizzazione della plusvalenza già iniziata prima della procedura; occorre applicare la disciplina specifica del reddito fallimentare e verificare le quote già tassate.
- Un diniego di rimborso IVA deve essere motivato sulla base dei requisiti propri dell'IVA e non può dipendere automaticamente dall'esito, soprattutto se non definitivo, di un accertamento relativo alle imposte dirette.
- Nel giudizio d'appello occorre contestare il contenuto sostanziale della decisione e non limitarsi a lamentare genericamente l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.
- Quando controversie fiscali diverse sono fondate sugli stessi fatti o su atti amministrativi collegati, è possibile e opportuno chiederne la trattazione congiunta per evitare decisioni contraddittorie.
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