Cassazione Penale, Ordinanza n. 20565/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando la ricostruzione della volontà predatoria; con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere valutato come tenue.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, e perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Ha ritenuto anche il secondo motivo non deducibile, poiché chiedeva un diverso apprezzamento della tenuità del fatto, già logicamente esclusa dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la valutazione di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica, abbia escluso la tenuità sulla base delle circostanze concrete del caso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si traduca nella richiesta di una nuova valutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese con argomentazioni giuridicamente corrette dalla sentenza impugnata, senza individuare specifici errori censurabili in cassazione.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere contestata in cassazione se il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione non manifestamente illogica, poiché la critica non può risolversi in una mera diversa lettura del fatto.
- La volontà predatoria, quando congruamente argomentata dal giudice di merito, integra l'elemento soggettivo del furto e non può essere sovvertita in cassazione mediante una rivalutazione del compendio probatorio.
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