Cassazione Penale, Ordinanza n. 04511/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, articolava un unico motivo di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta. La difesa ha depositato memoria, ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando il significativo disvalore della condotta, il duplice e contestuale danno arrecato alla vittima della sostituzione di persona e al gestore della linea telefonica, nonché la pervicacia dell'agire criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto la corte d'appello aveva fornito una motivazione congrua e non illogica nel negare la causa di non punibilità, sicché il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è causa di non punibilità rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, apprezzabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. costituiscono il parametro di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto è un apprezzamento di merito fondato sui criteri dell'art. 133 c.p. e non è sindacabile in cassazione nel merito, ma solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti un significativo disvalore, produca un danno plurimo e sia connotata da pervicacia criminosa.
- Quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo coerente delle ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto, il ricorso che si limiti a contestarne il contenuto è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile.
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