Sentenza del 22/04/2015 n. 8207 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia, sostenendo che la definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente la presentazione dell'istanza e il pagamento regolare della prima rata, considerando non invalidanti gli omessi o tardivi versamenti delle rate successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono "clemenziale" e richiede il pagamento integrale delle imposte e degli interessi entro i termini e secondo le modalità previste. Il ritardato pagamento della seconda rata ha quindi comportato la decadenza dal beneficio, senza che la definizione producesse effetti neppure parziali. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.
La norma configura un condono clemenziale, subordinato al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il mancato o tardivo pagamento anche di una rata successiva alla prima impedisce il perfezionamento della definizione e determina la decadenza dal beneficio.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
L'omesso versamento delle eccedenze o delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione.
Tali disposizioni prevedono espressamente una disciplina più favorevole, per cui il mancato pagamento di alcune somme o rate non determina automaticamente l'inefficacia della definizione. Questa disciplina non può essere estesa analogicamente all'art. 9-bis, che non contiene una previsione equivalente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La disposizione è richiamata per evidenziare che, nel condono ex art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa e non richiede un'ulteriore attività di liquidazione da parte dell'amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale e non contiene una disposizione che salvi espressamente la definizione nonostante il mancato pagamento delle rate successive, il pagamento della prima rata non è sufficiente: occorre pagare integralmente e tempestivamente tutte le somme dovute.
- Le regole favorevoli previste per specifiche forme di condono non possono essere automaticamente estese ad altre fattispecie aventi presupposti e struttura diversi.
- Nei condoni clemenziali, nei quali l'importo dovuto è già determinato sulla base della dichiarazione del contribuente, il beneficio è normalmente subordinato all'adempimento completo degli obblighi di pagamento.
- Il ritardo anche di una sola rata può comportare la decadenza dall'agevolazione quando la legge non prevede meccanismi di tolleranza, regolarizzazione o conservazione parziale degli effetti.
Testo integrale
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