Cassazione Penale, Sentenza n. 51492/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/07/2023 del Tribunale del riesame di Verona che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio. Il sequestro riguardava un cellulare, un hard disk, il take out dell'account Google e copie forensi di due PC (sequestrati presso abitazione e studio) in relazione a indagini per reati richiamati agli artt. 476 e 482 c.p. Vartolo contestava: (i) mancata autonoma valutazione del Tribunale del riesame rispetto al decreto del pubblico ministero; (ii) carenza di motivazione e mancata indicazione del nesso di pertinenzialità richiesto dall'art. 247 c.p.p.; (iii) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità per l'acquisizione dell'intero contenuto dei dispositivi (compresi dati professionali e posta elettronica) e per il carattere esplorativo del sequestro; (iv) inutilità del sequestro laddove la querela contestata era solo in copia (problema del "falso in fotocopia").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che: (a) il sindacato in cassazione è limitato al vizio di violazione di legge ex art. 325 c.p.p. e non consente una rivalutazione di merito; (b) la censura sulla mancata autonoma valutazione era impropria, perché l'obbligo di autonoma valutazione riguarda contesti diversi (misure cautelari personale inaudite) e il Tribunale del riesame aveva motivato ampiamente la decisione; (c) il fumus commissi delicti risultava astrattamente configurabile sulla base degli elementi esposti e la verifica del riesame non è sindacabile in senso di merito; (d) la necessità di acquisire i dispositivi e il loro contenuto era sufficientemente motivata, in quanto finalizzata a ricercare gli strumenti e le modalità della falsificazione e l'identità dell'autore; (e) il sequestro esteso poteva ritenersi proporzionato se limitato nel tempo per le attività di selezione (e alla data dell'ordinanza erano trascorsi solo 20 giorni); (f) la circostanza che la querela fosse stata prodotta in copia dalla denunciante non annulla l'idoneità delle indagini e non escludeva la legittimità del sequestro.
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
Richiamata come titolo di imputazione nell'atto: la fattispecie di falso contestata nella vicenda (falsa querela/atto falso) è stata posta a fondamento della necessità investigativa.
art. 482 cod. pen.
Richiamata anch'essa quale norma penale pertinente ai fatti contestati (connessa al tema della falsa documentazione).
art. 247 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per invocare l'obbligo che il decreto di sequestro motivi il nesso di pertinenzialità tra le cose acquisite e il reato; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione del PM, seppur stringata, fosse sufficiente a spiegare la finalità probatoria e il rapporto funzionale tra beni sequestrati e addebito.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti del Tribunale del riesame: la verifica è circoscritta ai vizi di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'obbligo di autonoma valutazione si applica al giudice che adotta una misura cautelare inaudita altera parte, non al Tribunale del riesame che decide sul decreto di sequestro probatorio.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su sequestri probatori il sindacato è limitato a profili di violazione di legge e vizi motivazionali radicali; non è possibile una rivalutazione di merito dei fatti.
- Il Tribunale del riesame non è tenuto a un'autonoma rivalutazione delle stesse esigenze cautelari previste per le misure personali adottate inaudita altera parte; la critica alla presunta mancanza di autonomia è ammissibile solo se dimostra un vizio di legge o di motivazione grave.
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche se sinteticamente, la finalità probatoria perseguita e il nesso funzionale tra gli oggetti sequestrati e l'addebito: una motivazione concisa ma chiara può essere sufficiente.
- Il sequestro di grandi moli di dati e dispositivi digitali è ammissibile quando necessario per rinvenire strumenti o tracce della commissione del reato, purché siano rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza e si proceda alla tempestiva selezione e restituzione dei materiali non pertinenti.
- La circostanza che l'atto contestato sia disponibile solo in copia non esclude in assoluto l'utilità dell'indagine sui dispositivi dell'indagato: la rilevanza del documento e l'opportunità del sequestro vanno valutate con riferimento alla complessità delle indagini e agli elementi che legittimano la ricerca di strumenti di falsificazione.
- Se l'interessato è collaborativo può essere opportuno valutare modalità meno invasive (selezione con l'ausilio del perquisito, limitazione temporale), ma l'assenza di tale scelta non rende automaticamente illegittimo il sequestro se sussistono esigenze investigative giustificate e limitate nel tempo.
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