Cassazione Penale, Sentenza n. 615/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal GIP per la ritenuta gravità indiziaria di più episodi di cessione di stupefacenti commessi tra giugno e agosto 2023 nella piazza di spaccio di Soverato. Due motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e assenza delle esigenze cautelari in ragione della personalità dell'indagato (incensurato, lavoratore) e dell'occasionalità delle condotte; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza per mancata autonoma valutazione rispetto alla prospettazione accusatoria e richiesta di applicazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale di Catanzaro (sezione di merito) ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che la gravità indiziaria è adeguatamente motivata e fondata su intercettazioni riscontrate da servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri, anche con cessioni a minorenni. Il primo motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto infondato: la misura è stata giustificata non dal pericolo di inquinamento probatorio ma dalla modalità e dalla prossimità temporale dei fatti e dalla persistente collocazione del ricorrente in un contesto delinquenziale, con prognosi positiva di recidiva non esclusa dalla sua incensuratezza o attività lavorativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato come limite formale alla esposizione dei motivi nel ricorso; la decisione è motivata nei limiti strettamente necessari richiesti dalla norma
art. 23, comma 8 del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con legge 18/12/2020, n. 176
consente la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
invocato dal ricorrente per sostenere la lieve entità dei fatti; la Corte ha ritenuto che il volume e la diversità delle sostanze sequestrate escludono l'ipotesi di lieve entità nella fattispecie
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
giurisprudenza richiamata per affermare che le valutazioni di gravità indiziaria fondate su intercettazioni e riscontri probatori non sono sindacabili in sede di riesame se la motivazione è logica e coerente
Massime di principio
- In sede di riesame le censure generiche sulla motivazione sono deboli: il giudice valuta la coerenza logica degli elementi probatori e, se esiste un quadro di intercettazioni, osservazioni, perquisizioni e sequestri che si riscontra reciprocamente, la gravità indiziaria è difficilmente scalfibile
- La valutazione dei gravi indizi va affrontata prima della valutazione delle esigenze cautelari; un'autonoma e motivata ricostruzione probatoria da parte del giudice è sufficiente anche se riconduce elementi già indicati dall'accusa, purché sia logica e coerente
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede un confronto concreto su volume, tipologia e modalità della cessione: deduzioni generiche non convincono il giudice
- La condizione di incensuratezza e l'esercizio di un'attività lavorativa non escludono automaticamente la necessità di misure cautelari se il contesto fattuale e temporale suggerisce rischio di recidiva
- Ricorsi che confondono profili sostanziali (gravi indizi) con profili cautelari e che non svolgono un'argomentazione concreta sono esposti al rigetto e alla condanna alle spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →