Cassazione Civile, Ordinanza n. 09802/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da lavori edilizi eseguiti su un immobile sito in un Comune piemontese da parte del proprietario di un fondo confinante. Il vicino lamentava che, nel corso di interventi interni ed esterni, fosse stata rimossa una copertura provvisoria di un terrazzo per trasformarlo in locale chiuso, con aumento di volume e altezza dell'edificio; inoltre deduceva la demolizione e ricostruzione della falda del tetto verso la via pubblica con taglio di elementi lignei del proprio tetto, la realizzazione di un cornicione più sporgente, lo sconfinamento delle falde e la compromissione della stabilità del muro comune. Chiedeva la rimessione in pristino, la rimozione dei manufatti ritenuti illegittimi, il risanamento di una cisterna e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo sia l'aumento volumetrico sia l'atto emulativo. La corte d'appello, invece, in riforma parziale, aveva accolto la domanda di riduzione in pristino e aveva condannato il convenuto all'arretramento del fabbricato entro le distanze legali e al risarcimento dei danni. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 873 c.c. e vizio motivazionale per avere la corte territoriale ritenuto, senza adeguata base tecnico-fattuale, che gli interventi integrassero una nuova costruzione con aumento di volumetria e violazione delle distanze; 3) contraddittorietà della motivazione in ordine al taglio degli arcarecci e alla liquidazione del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo motivo fondato e il terzo assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva qualificato gli interventi come nuova costruzione e aveva applicato le distanze legali senza una adeguata verifica della disciplina urbanistica locale e senza un convincente confronto con CTU e decisione di primo grado. Ha invece escluso il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione processuale relativa all'ammissibilità dell'appello, perché tale eccezione era stata implicitamente respinta dall'avere la corte d'appello esaminato il merito del gravame. Il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame attenendosi ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve contenere censure intellegibili e sufficientemente specifiche rispetto alla sentenza impugnata, ma non richiede l'indicazione analitica dei passi della motivazione da censurare né un progetto alternativo di sentenza; inoltre, la questione di ammissibilità può ritenersi implicitamente decisa se il giudice di appello esamina il merito del gravame.
art. 873 c.c.
La disciplina delle distanze tra costruzioni si applica se l'intervento integra una nuova costruzione; la corte di merito non può affermare tale qualificazione senza adeguata motivazione sui dati tecnici e fattuali e senza verificare in concreto la normativa locale eventualmente rilevante.
art. 833 c.c.
Richiamato dal giudice di primo grado per escludere la configurabilità di atti emulativi, poiché le opere erano state eseguite per ottenere un'utilità propria e non con il solo scopo di nuocere al vicino.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso erano incardinati su violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio motivazionale; la Corte valuta i motivi secondo i rispettivi parametri, escludendo il vizio di omessa pronuncia per le questioni processuali e riconoscendo il vizio di motivazione sulla qualificazione dell'opera.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito; se il giudice di appello decide il merito del gravame, la questione preliminare di ammissibilità dell'impugnazione può risultare implicitamente respinta.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello va valutato in relazione al rapporto tra motivazione della sentenza appellata e contenuto delle censure, senza pretendere formule sacramentali o un progetto di sentenza alternativo; è sufficiente che i motivi rendano comprensibile il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
- La qualificazione di un intervento edilizio come nuova costruzione, ristrutturazione o ricostruzione richiede una motivazione puntuale e un confronto effettivo con le risultanze tecniche; il giudice non può sostituirsi apoditticamente al consulente tecnico senza spiegare i dati da cui trae le proprie conclusioni.
- La disciplina delle distanze legali opera solo se l'opera realizza una nuova costruzione o una trasformazione rilevante ai fini urbanistici; non è sufficiente richiamare in astratto un aumento di altezza o di ampiezza senza verificare concretamente l'effettiva incidenza dell'intervento sulla sagoma e sulla volumetria del manufatto.
- Il dispositivo di condanna alla riduzione in pristino deve essere specifico e concretamente eseguibile; quando si impone l'arretramento di un fabbricato, il giudice deve indicare in modo chiaro il contenuto materiale dell'obbligo e i parametri tecnici di riferimento.
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