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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06702/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un assicurato, comproprietario di un complesso edilizio danneggiato da piogge intense e forti venti, domandava alla compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza incendio con garanzie accessorie per eventi atmosferici. Dopo la denuncia del sinistro e l'attivazione della procedura contrattuale di accertamento e liquidazione, il collegio peritale aveva stimato il danno e ritenuto indennizzabile il sinistro, quantificando l'importo dovuto. La compagnia, tuttavia, eccepiva la prescrizione annuale del diritto all'indennizzo, sostenendo che essa decorresse dal giorno del sinistro perché, con una lettera inviata poco dopo l'evento, aveva contestato l'operatività della garanzia. Nei gradi di merito la domanda dell'assicurato veniva rigettata per prescrizione. Con il ricorso per cassazione l'assicurato deduceva: 1) violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione fosse sospeso durante la procedura di liquidazione prevista dalla polizza; 2) violazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c., contestando l'interpretazione delle clausole di polizza e affermando che ai periti spettasse anche l'accertamento della indennizzabilità del sinistro; 3) violazione degli artt. 2937 e 2952 c.c., per non avere la Corte territoriale ravvisato una rinuncia, anche implicita, della compagnia a far valere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse interpretato in modo non corretto la lettera della compagnia e le clausole di polizza, trascurando il significato complessivo del procedimento pattizio e il comportamento successivo delle parti. In particolare, non era stato adeguatamente valutato se la comunicazione della compagnia integrasse un vero e inequivoco diniego dell'operatività della garanzia, tale da far decorrere la prescrizione dal sinistro, oppure se fosse soltanto un invito a seguire la procedura contrattuale di composizione e liquidazione. Poiché il sinistro era stato denunciato tempestivamente e la procedura arbitrale era prevista come passaggio contrattuale rilevante, la prescrizione non poteva essere affermata con le motivazioni adottate nei gradi di merito. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'appello principale attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2952 c.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato era annuale; la decorrenza va collegata al momento in cui il diritto può essere esercitato, ma la decorrenza può restare sospesa quando il contratto prevede una procedura peritale o arbitrale per la liquidazione, salvo che l'assicuratore abbia manifestato in modo inequivoco la non operatività della garanzia.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; se il contratto rende necessaria una fase peritale/arbitrale per la definizione del sinistro, l'esercizio giudiziale del diritto non è immediatamente esigibile fino alla definizione di tale procedura, salvo diniego espresso dell'assicuratore.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve considerare sia il senso letterale delle clausole sia il comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate in modo sistematico, coordinandole tra loro e con l'intero regolamento contrattuale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi asseritamente violati.

  • art. 1370 c.c.

    In caso di dubbio, le clausole delle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti si interpretano a favore dell'altro contraente.

  • art. 2937 c.c.

    La rinuncia alla prescrizione è configurabile solo quando la prescrizione sia già compiuta; nel caso concreto la questione è rimasta assorbita perché la decorrenza e la maturazione della prescrizione erano ancora da riconsiderare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ritenendo i motivi specifici e adeguatamente corredati dall'indicazione e trascrizione dei documenti rilevanti.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per la corretta produzione dei documenti in sede di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati qualificati come censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato dalla compagnia in appello per chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'altro procedimento.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata proposta dal danneggiato era stata rigettata nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione contro i danni, se il contratto prevede una procedura peritale o arbitrale per la liquidazione dell'indennizzo, il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato resta sospeso fino alla conclusione di tale procedura, purché il sinistro sia stato denunciato tempestivamente.
  • La sospensione della prescrizione non opera se l'assicuratore abbia manifestato in modo chiaro e inequivoco un definitivo diniego dell'operatività della polizza; una mera interlocuzione o una formulazione ambigua non sono sufficienti a far decorrere immediatamente la prescrizione dal sinistro.
  • Le clausole contrattuali che disciplinano la liquidazione del sinistro devono essere interpretate congiuntamente secondo il senso letterale, il coordinamento sistematico e il comportamento successivo delle parti; non è corretto attribuire a una singola espressione un significato decisivo senza considerare l'intera sequenza negoziale.
  • Se il mandato peritale/arbitrale comprende anche l'accertamento delle circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro, la fase contrattuale non può essere ridotta alla sola quantificazione economica del danno.
  • Quando le condizioni generali di contratto predisposte da una parte restano ambigue, la clausola dubbia deve essere interpretata a favore dell'altro contraente.
  • La rinuncia alla prescrizione è configurabile solo dopo che la prescrizione sia già maturata; se la maturazione è contestata o deve ancora essere verificata, la questione resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniAssicurazioni
RamiAssicurazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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