Cassazione Penale, Sentenza n. 08768/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per carenza di interesse di Pezone e, per gli altri ricorrenti, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (diretto e per equivalente, per Pezone per equivalente fino a €560.000 sugli immobili indicati) relativo ai reati di indebita compensazione di crediti inesistenti (capi 37 e 38). Tre motivi: (1) declaratoria di inammissibilità illegittima perché l'istanza era corredata dal verbale di esecuzione del sequestro del 24.07.2025 e il Tribunale non ha acquisito d'ufficio gli atti ai sensi dell'art.324 c.3 cod. proc. pen.; (2) carenza di motivazione concreta sul periculum in mora per il sequestro finalizzato alla confisca, con motivazione generica e stereotipata (fungibilità del denaro, trasferimenti telematici, spregiudicatezza) non adeguata ai principi di non automaticità del sequestro; (3) violazione del principio del ne bis in idem cautelare per un capo (37) già oggetto di analogo sequestro eseguito a Torre Annunziata, con identità naturalistica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il primo motivo assorbente e fondato. Ha ritenuto che, pur essendo corretto il principio secondo cui la richiesta di riesame presuppone l'avvenuta esecuzione del sequestro, nel caso di specie il ricorrente aveva allegato il verbale di esecuzione (24.07.2025) e pertanto la dichiarazione di inammissibilità del Tribunale di Firenze era illegittima. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame della posizione di Antonio Pezone. La Procura Generale aveva anch'essa chiesto l'annullamento. I restanti motivi (periculum, ne bis in idem cautelare) sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo e rimessi al nuovo esame del Tribunale.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
la richiesta di riesame debba essere presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro
La Corte conferma che il dies a quo per il riesame è l'esecuzione del sequestro o la conoscenza di essa; tuttavia, se l'esecuzione è provata (es. verbale allegato), la richiesta è ammissibile e la declaratoria di inammissibilità per mancata esecuzione è illegittima.
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
imposizione della trasmissione degli atti pertinenti (ivi compresi i verbali di esecuzione) al Tribunale del riesame
Prevede che gli atti pertinenti siano acquisiti al Tribunale; la Corte osserva che l'onere principale di dimostrare l'interesse rimane della parte che impugna, ma il Tribunale deve considerare i documenti prodotti e, se necessario, acquisire d'ufficio gli atti.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto motivazionale dei provvedimenti cautelari: il sequestro preventivo a fini di confisca richiede motivazione concisa ma concreta sul periculum in mora; motivazioni generiche o stereotipate (es. sola fungibilità del denaro) non sono sufficienti.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio del ne bis in idem cautelare: non è ammessa duplicazione di vincoli cautelari sulla stessa fattispecie naturalistica in assenza di "quid novi" o esigenze diverse; nel caso il rilievo è stato dedotto ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 27, comma secondo Cost. e art. 6 § 2 CEDU
Rilevati come parametri di garanzia: presunzione d'innocenza e diritto a un provvedimento motivato; usati per sottolineare l'obbligo di una motivazione effettiva e verificabile nei provvedimenti restrittivi dei diritti.
Massime di principio
- La richiesta di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo richiede un interesse concreto e attuale, collegato all'avvenuta esecuzione: pertanto chi impugna deve allegare prova dell'esecuzione (es. verbale) a pena di inammissibilità.
- Se la parte produce il verbale di esecuzione, il giudice del riesame non può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità per mancata esecuzione senza verificare i documenti prodotti e, se necessario, acquisire gli atti; omissioni di tal genere sono sindacabili in Cassazione.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concreta sul periculum in mora: non è sufficiente una motivazione generica basata sulla fungibilità del denaro o su formule stereotipate; devono emergere indicatori oggettivi e, se del caso, specificità riferite alla posizione dell'indagato.
- Nel caso di misure cautelari ripetute su fatti sostanzialmente identici deve essere valutato il principio del ne bis in idem cautelare: una nuova misura può essere illegittima se non sussistono nuovi elementi o esigenze diverse rispetto a vincoli già eseguiti.
- Per il difensore: allegare sempre documentazione comprovante l'esecuzione (verbali, ricevute) e indicare chiaramente gli elementi di interesse per evitare declaratorie di inammissibilità; per il giudice: motivare e acquisire d'ufficio gli atti essenziali quando necessari per la decisione.
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