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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41571/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando: 1) carenza assoluta di motivazione, lamentando assenza di narrazione del fatto e di percorso logico-giuridico, nonché motivazione approssimativa (poche righe) della Corte di merito che avrebbe semplicemente confermato la responsabilità per resistenza; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alle risultanze documentali, in particolare assenza di nesso funzionale tra la condotta e lo svolgimento dell'atto di ufficio, con conseguente prospettazione dell'ipotesi di reati diversi (minaccia aggravata e lesioni), e carenza dell'elemento psicologico necessario per i reati di resistenza e lesioni. La difesa ha poi replicato alle osservazioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non proponibili: le censure del ricorrente erano generiche e, in gran parte, ripetitive delle stesse già svolte in appello, sicché la Corte territoriale ha potuto motivare per relationem richiamando le ragioni del primo grado. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate non presentassero rilievi nuovi o specifici tali da rendere viziata la motivazione di appello. Per legge, a seguito della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Di fatto la condanna di primo grado (pena condizionalmente sospesa di due mesi e dieci giorni per resistenza e lesioni a pubblici ufficiali) è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando le censure sono generiche, ripetitive o non proponibili; conferma che la Cassazione non ammette impugnazioni che non svolgano critica specifica e motivata rispetto alla decisione impugnata

Massime di principio

  • La Corte d'appello può motivare per relationem richiamando e integrando la motivazione del primo grado quando l'appello ripropone questioni già esaminate o addotte in modo generico
  • Per la Cassazione sono inammissibili i ricorsi che contengono censure generiche, ripetitive o prive di argomentazione specifica: il ricorrente deve formulare censure nuove, specifiche e sviluppate sul piano argomentativo
  • Se si invoca l'insufficienza della motivazione, occorre indicare precisamente dove la motivazione è carente e perché tale carenza abbia inciso sulla decisione, con riferimento alle risultanze processuali e a profili di diritto specifici
  • Quando si contestano qualificazioni delittuose (es. nesso funzionale con atto di ufficio, elemento psicologico), è necessario dimostrare in modo puntuale e documentato l'assenza degli elementi costitutivi o l'esistenza di fatti che giustifichino una diversa qualificazione, altrimenti la critica può essere ritenuta generica
  • Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità comprendono la condanna alle spese processuali e, spesso, il versamento alla cassa delle ammende; valutare il rischio di tali sanzioni quando si prospetta un ricorso debole

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