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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8321/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa per violazione di legge penale e processuale (in relazione all'art. 81 cod. pen.) con unico motivo: la Corte d'appello, nel determinare la pena complessiva ai fini della continuazione, avrebbe individuato erroneamente come reato più grave la rapina contestata al capo 3) senza tener conto che per quel fatto, pur originariamente contestato come aggravato ai sensi dell'art. 628, terzo comma, le aggravanti erano state 'elise' tramite il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche equivalenti; pertanto la difesa sosteneva che il reato più grave avrebbe dovuto essere quello già giudicato con sentenza irrevocabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, ai fini dell'individuazione del reato più grave nella fattispecie di continuazione, si deve confrontare la pena irrogata con sentenza irrevocabile con la pena determinata per il reato sub iudice: la pena prevista per il delitto contestato al capo 3) (anni 5 e mesi 6 di reclusione) risultava più grave rispetto a quella inflitta con la sentenza già passata in giudicato (anni 4 e mesi 7), giustificando la scelta operata dal giudice di merito. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui, per stabilire il reato più grave ai fini della continuazione quando sono coinvolti fatti già coperti da giudicato e fatti sub iudice, la comparazione deve avvenire tra la pena già irrogata con sentenza irrevocabile e la pena da irrogare per i reati sottoposti al giudizio; prevale la fattispecie che comporta maggiore pena concreta.

  • art. 628, terzo comma, cod. pen. (rapina aggravata)

    Richiamato nel testo come norma di inquadramento del capo di imputazione originario; la pronuncia tiene conto che l'operazione di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti può ridurre gli effetti della qualificazione aggravata, ma l'elemento decisivo è la pena risultante dopo il bilanciamento.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso inammissibile)

    Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per la proposizione di impugnazione infondata; nella specie è stata disposta una somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.

Massime di principio

  • Per stabilire quale sia il reato più grave ai fini della continuazione quando alcuni fatti sono già stati giudicati irrevocabilmente e altri sono ancora sub iudice, si confrontano le pene concrete: la pena già inflitta definitivamente e la pena che si determinerà per i reati sottoposti al giudizio.
  • La qualificazione legale (es. "aggravato") è secondaria rispetto alla pena concreta risultante dopo il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: ciò che conta è l'entità della pena risultante, non la mera etichetta normativa.
  • Il giudice di merito deve rispettare le determinazioni di pena già coperte da giudicato e non può rimettere in discussione il quantum già definitivamente stabilito, ma deve confrontarlo con la pena che intende irrogare per gli altri reati.
  • Chi impugna deve dimostrare concretamente che la valutazione comparativa delle pene posta alla base della decisione di merito è errata (ad es. dimostrando la corretta entità della pena per ciascun capo dopo bilanciamento); altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa per le ammende; bisogna valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni che appaiono deboli.

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