Sentenza n. 23/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza alla sentenza esecutiva n. 3700/2024, r.g. 13464/2022, pubblicata in data 21 maggio 2024, dal Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro), passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3700/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione dei buoni elettronici di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'11 febbraio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 giugno 2025, e il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la mancata esecuzione del giudicato, assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e porre le spese a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la mancata esecuzione da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza. Il ricorso è stato accolto: il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze. Il TAR ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, i criteri per la successiva liquidazione del compenso del commissario, il termine per la presentazione della relativa parcella e le modalità telematiche di deposito degli atti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti il titolo giudiziale passato in giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla non necessità della formula esecutiva dopo la modifica dell'art. 475 c.p.c. introdotta dalla riforma Cartabia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'ammissibilità dell'ottemperanza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La riforma Cartabia ha modificato l'art. 475 c.p.c., rendendo non necessaria la formula esecutiva ai fini considerati dal giudice.
art. 475 c.p.c.
A seguito della modifica richiamata, la formula esecutiva non è più necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
Stabilisce modalità e condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta docente, cui deve conformarsi l'esecuzione del titolo giudiziale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con particolare riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, posto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo coincide con il compimento dell'ultimo atto esecutivo e non con il deposito della relazione finale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente la prova del passaggio in giudicato del titolo giudiziale e dell'inadempimento dell'Amministrazione, unitamente all'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, per ordinare l'esecuzione del giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice.
- A seguito della riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non costituisce più un requisito necessario per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in quanto l'art. 475 c.p.c. è stato modificato in tal senso e l'art. 115 c.p.a. va interpretato coerentemente.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, la parcella deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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