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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30680/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società che aveva acquistato in sede di espropriazione forzata un immobile pignorato ha agito contro il debitore esecutato e contro i creditori che avevano partecipato alla distribuzione del prezzo per ottenere la restituzione, totale o parziale, del prezzo di aggiudicazione già versato e ripartito, deducendo che il bene trasferito avesse natura e destinazione diversa da quella pubblicizzata nella procedura di vendita. In cassazione la società ha censurato la decisione di merito che aveva negato l’ammissibilità dell’azione autonoma di ripetizione, sostenendo che, cessato il processo esecutivo, non fosse più esperibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che l’aggiudicatario non fosse parte del processo esecutivo; con il secondo motivo ha contestato la statuizione sulle spese, lamentando la mancata compensazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la decisione impugnata era conforme al principio per cui tutte le contestazioni sulla validità ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata devono essere fatte valere nel processo esecutivo, con i rimedi impugnatori propri di tale procedimento, principalmente mediante opposizione agli atti esecutivi; l’azione autonoma di ripetizione del prezzo è ammessa solo in via eccezionale, quando l’esperimento dei rimedi endoesecutivi non fosse stato possibile prima della chiusura definitiva della procedura, circostanza non dimostrata nel caso concreto. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, osservando che la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile per omessa motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2922 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo valorizza in senso favorevole all’azione autonoma, ribadendo invece la necessità di far valere le contestazioni sulla vendita forzata nei rimedi endoesecutivi

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio tipico da esperire per contestare gli atti esecutivi relativi all’aggiudicazione e al trasferimento del bene; non è sostituibile, salvo eccezioni, da un’azione autonoma di ripetizione del prezzo

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo manifestamente infondato quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 91 c.p.c.

    la parte soccombente deve rimborsare le spese di lite alla parte vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede autonoma motivazione censurabile in cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato

Massime di principio

  • Nella vendita forzata, ogni contestazione sulla validità o efficacia dell’aggiudicazione e del trasferimento deve essere proposta nel processo esecutivo mediante i rimedi impugnatori propri di tale fase, in primo luogo l’opposizione agli atti esecutivi.
  • L’azione autonoma di ripetizione, totale o parziale, del prezzo di aggiudicazione contro creditori ripartiti o debitore residuario è eccezionalmente ammissibile solo se chi la propone dimostri che non gli era possibile utilizzare tempestivamente i rimedi endoesecutivi prima della chiusura definitiva della procedura, nonostante l’ordinaria diligenza.
  • La qualità di aggiudicatario non esclude la legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi contro gli atti relativi all’aggiudicazione e al trasferimento del bene; ciò non consente però di eludere il rimedio processuale tipico mediante azioni autonome successive.
  • In tema di spese di lite, la condanna segue il principio di soccombenza e la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato utilizzo non è di per sé censurabile in cassazione per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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