Sentenza del 16/05/2022 n. 4154 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 29 /2022 IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO -Obbligo della motivazione - Indicazione del petitum e delle ragioni della richiesta - Motivazione per relationem - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014: l'Ufficio aveva rideterminato l'imponibile disconoscendo detrazioni IVA e liquidando maggiori imposte anche ai fini reddituali, in seguito alla mancata risposta della contribuente al questionario e alla richiesta documentale. L'Agenzia delle Entrate deduceva l'inutilizzabilità della documentazione depositata dalla contribuente in giudizio per non aver risposto al questionario, contestava l'accertamento induttivo (ricavo dichiarato con riconoscimento forfettario dei costi) e l'assenza di prova dei pagamenti dei costi. La società resistente aveva eccepito anche, incidentalmente, la nullità dell'avviso per mancanza di prova della delega del sottoscrittore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la sentenza di primo grado e ha rimesso la causa alla CTP di Caserta, in diversa composizione, perché integri il contraddittorio verso i soci. La motivazione è che si tratta di una società di persone e il reddito si trasmette ai soci (art. 5 TUIR), pertanto il giudizio deve svolgersi unitariamente nei confronti dei soci; non essendo stato regolarmente costituito il contraddittorio in primo grado, la carenza va rilevata d'ufficio e la causa va rimessa per integrazione. Spese del doppio grado compensate integralmente.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973
art. 39 co. 2 (e richiamo al d.bis) ; art. 32
L'avviso di accertamento impugnato è stato oggetto di censura per mancata risposta al questionario (art. 39) e per la contestata utilizzabilità della documentazione depositata ex art. 32; la CTR però non ha deciso definitivamente sulla utilizzabilità dei documenti, ma ha rimesso la causa per carenza del contraddittorio.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'art. 5 TUIR è interpretato nella sua funzione di attribuire ai soci delle società di persone la trasposizione del reddito di partecipazione, con conseguenza processuale che il contenzioso tributario relativo a tali redditi deve essere necessariamente svolto unitariamente nei confronti dei soci.
D.Lgs. 546/1992
art. 1 co. 2; art. 36 co. 2
Richiamate norme procedurali per la redazione della sentenza e per il rito tributario; la sentenza è stata redatta ai sensi del combinato disposto indicato.
D.L. 137/2020
art. 27 e ss. (richiami normativi processuali e disposizioni connesse)
Riferimenti alle disposizioni emergenziali/processuali applicate nel giudizio (organizzazione dell'udienza e dei fascicoli).
Giurisprudenza di riferimento
Cass. n. 175/2021 (richiamo come diritto vivente)
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, nelle società di persone, il contraddittorio deve essere instaurato anche nei confronti dei soci; la mancata instaurazione legittima la rimessione per integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Negli avvisi di accertamento l'esigenza di motivazione è soddisfatta quando il petitum e le ragioni sono indicate in modo da rendere percepibili i mezzi di prova e consentire il diritto di difesa; la motivazione per relationem è ammessa se l'atto richiamato è noto e accessibile.
- Nelle società di persone (trasparenza tributaria ai sensi dell'art. 5 TUIR) il giudizio tributario deve svolgersi unitariamente anche nei confronti dei soci: la mancata costituzione del contraddittorio con i soci integra un vizio rilevabile d'ufficio e può determinare l'annullamento della decisione e la rimessione alla prima commissione per integrazione.
- Se il giudice di merito non ha esaminato espressamente la carenza di contraddittorio, il giudice d'appello deve rilevarla d'ufficio e disporre la rimessione per integrazione, indipendentemente dalle deduzioni delle parti.
- La questione della utilizzabilità dei documenti depositati in giudizio non risolta in questa pronuncia: quando il contribuente non risponde a richieste istruttorie, l'Ufficio può eccepire l'inutilizzabilità delle prove depositate successivamente; tuttavia, se il processo non è regolare per la mancata chiamata di parti necessarie, il giudizio deve essere riformato per quella ragione prima di decidere sul merito delle prove.
- Quando il giudice interviene d'ufficio per carenze processuali rilevanti (es. contraddittorio mancante), le spese possono essere compensate tra le parti.
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