Sentenza n. 716/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia - della deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, n. 79 del 25 settembre 2025, avente ad oggetto: “Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030: linee di indirizzo per la procedura, l’esecuzione dei controlli, il trattamento dei dati personali, la determinazione della c.d. “soglia minima” della quota associativa e la tracciabilità dei versamenti delle suddette quote”, in uno con i relativi allegati, anche grafici ed, in particolare, in uno con il relativo all. A; - della determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, n. 4 del 1° ottobre 2025, avente ad oggetto “Avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030 ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del D.M. 4 agosto 2011, n. 156”, in uno con i relativi allegati, anche grafici; - della determinazione n. 123 del 1° ottobre 2025 del Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia avente ad oggetto “Adozione del disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive nella procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025-2030” in uno con i relativi allegati, anche grafici; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche di protocollo e data sconosciuti, tutti in uno con i relativi allegati, anche grafici ed, in particolare ed ove occorrer possa, della Deliberazione del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, n. 1 del 4 settembre 2017 avente per oggetto “Elezione del Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia”, della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 77 del 25 settembre 2025 avente per oggetto “Rinnovo del Consiglio camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030 – ripartizione dei seggi per settori economici.”, della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 3 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “Rinnovo del Consiglio camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2025 – 2030 – ripartizione dei seggi per settori economici”, della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 78 del 25 settembre 2025 avente per oggetto “Approvazione modifica dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia” e della delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia n. 4 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione modifica dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti generali della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia relativi al rinnovo del Consiglio camerale 2025-2030, inclusa la fissazione della soglia minima di quota associativa di 100 euro per il settore agricoltura e pesca
Esito
Favorevole al resistente (camera di commercio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le Federazioni ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui la Camera di Commercio ha disciplinato la procedura di rinnovo del Consiglio camerale e ha stabilito che, per i settori agricoltura e artigianato, le quote associative inferiori a 100 euro dovessero essere considerate di importo meramente simbolico. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l. n. 580/1993, del d.m. n. 156/2011 e della circolare ministeriale del 7 marzo 2014, nonché degli artt. 3, 39 e 97 Cost.; incompetenza dell'ente camerale; eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta; violazione dei principi di giusto procedimento e favor partecipationis. Secondo le ricorrenti, la soglia avrebbe illegittimamente ristretto la platea dei soggetti rilevanti ai fini della rappresentatività, pregiudicando la loro partecipazione e rendendo sostanzialmente sfavorevole l'esito della competizione elettorale, considerato il numero limitato di quote associative pari o superiori a 100 euro. La Camera di Commercio ha eccepito, tra l'altro, l'originaria carenza di interesse, sostenendo che gli atti non producevano una lesione immediata e che l'interesse sarebbe sorto solo con la loro concreta applicazione. Il Ministero ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Ha ritenuto che l'interesse a ricorrere debba essere personale, concreto e attuale e che non sia sufficiente una lesione meramente eventuale o potenziale. Gli atti impugnati non impedivano radicalmente alle Federazioni di partecipare alla procedura, né rendevano ex ante certo il mancato conseguimento di uno o entrambi i seggi assegnati al settore agricoltura e pesca. La soglia di 100 euro riguardava le singole quote associative e non costituiva una media delle quote; inoltre, non era stato adottato alcun provvedimento di esclusione e le ricorrenti non avevano dimostrato che le altre associazioni, grazie a quote più elevate, avrebbero certamente ottenuto un risultato tale da determinare il loro insuccesso. La lesione avrebbe potuto concretizzarsi soltanto all'esito della procedura elettorale e dell'eventuale attribuzione dei seggi. Pertanto, le ricorrenti avrebbero potuto impugnare successivamente gli atti applicativi, insieme agli atti generali contestati, qualora ne fosse derivata una concreta lesione. Il Ministero non è stato estromesso, essendo stato evocato per finalità meramente notiziali. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito in rito e della natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
La norma, applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., richiede un interesse ad agire personale, concreto e attuale, consistente nella possibilità di ottenere un'effettiva utilità dall'accoglimento della domanda.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c., ai fini della verifica delle condizioni dell'azione.
art. 12 l. n. 580/1993
È richiamato dalle ricorrenti quale disciplina della procedura di rinnovo del Consiglio camerale e della rappresentatività delle organizzazioni partecipanti; il giudice non ne esamina il merito in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
d.m. 4 agosto 2011, n. 156
È richiamato dalle ricorrenti quale disciplina attuativa della procedura di rinnovo del Consiglio camerale; il giudice non valuta la fondatezza delle relative censure.
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0039517 del 7 marzo 2014
È richiamata dalle ricorrenti a sostegno delle contestazioni sulla soglia delle quote associative; il giudice non ne accerta la violazione nel merito.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere personale, concreto e attuale e deve consistere nella possibilità di conseguire un'utilità effettiva dall'accoglimento della domanda; non è sufficiente una lesione meramente eventuale o potenziale.
- Gli atti generali che disciplinano una procedura selettiva o elettorale non sono immediatamente impugnabili, per carenza di interesse, quando non escludano il soggetto dalla procedura né rendano certo il mancato conseguimento del risultato utile, salvo che producano una lesione diretta e attuale.
- La mera previsione di criteri potenzialmente sfavorevoli, come una soglia minima riferita alle singole quote associative, non dimostra di per sé la lesione attuale dell'interesse quando il partecipante possa ancora concorrere e l'esito della procedura non sia predeterminato.
- Quando la lesione dipende dall'applicazione concreta di atti generali e dall'esito finale della procedura, l'impugnazione deve essere proposta successivamente, unitamente agli atti applicativi, una volta verificatasi una lesione effettiva.
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