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Sentenza

Sentenza n. 4247/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5079/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 5079/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento di 2.000 euro per gli anni scolastici 2019/2020–2022/2023 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 5079/2024, passata in giudicato e notificata, con cui il Tribunale di Milano aveva condannato il Ministero a riconoscerle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, complessivi 2.000 euro mediante la carta elettronica prevista per la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, ha chiesto l’ordine di esecuzione e il pagamento della somma, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il ricorso è accolto nei termini indicati in motivazione ed è dichiarata l’inottemperanza del Ministero. L’Amministrazione deve adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, pagando quanto dovuto in base al titolo, detratte eventuali somme già versate, nonché gli accessori e gli oneri aventi titolo nel provvedimento giudiziale. La somma indicata dalla ricorrente non vincola definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: questi vanno verificati per misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Sono riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti precisati in motivazione. È respinta la richiesta di penalità di mora, perché, considerata l’esiguità del debito, l’astreinte risulterebbe eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. In caso di persistente inerzia, il commissario ad acta nominato — il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza — interverrà su istanza della creditrice, una volta scaduto il termine per l’adempimento, e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    sono escluse le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorra manifesta iniquità o altra ragione ostativa; nel caso concreto, l’esiguità del debito rendeva l’astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per conseguire l’esecuzione di un titolo passato in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire le condanne pecuniarie, prima dell’avvio del recupero coattivo; nel caso il termine era decorso.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt.1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili

    Nel giudizio di ottemperanza l’importo degli interessi richiesti dal creditore non vincola l’amministrazione: misura e decorrenza devono essere determinate in base al titolo e alle disposizioni civilistiche e di legge applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le disposizioni del codice del processo amministrativo richiamate concorrono a fondare la distrazione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002)

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice assicura il soddisfacimento del diritto secondo la dimensione risultante dal titolo e dalle norme applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate, detraendo gli eventuali pagamenti parziali.
  • Le penalità di mora previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. possono essere escluse quando siano manifestamente inique o ricorrano altre ragioni ostative; l’esiguità del debito può rendere l’astreinte eccessivamente afflittiva.
  • Per le condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima che possa essere avviata l’azione di recupero coattivo.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, il commissario ad acta può essere attivato dal creditore su propria istanza e può determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari all’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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