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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28977/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

L'ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Milano, su ricorso della contribuente, aveva annullato l'iscrizione ipotecaria impugnata e dichiarato il difetto di giurisdizione quanto ai crediti dell'INPS e alla domanda di risarcimento danni. La CTR aveva ritenuto inammissibile l'appello dell'ente perché il difensore, un avvocato del libero foro, sarebbe stato privo di ius postulandi, assumendo che l'ente non fosse legittimato a conferire procura a tale professionista. Con l'unico motivo di ricorso, l'ente ha denunciato violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, e dell'art. 4-nonies del d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la possibilità di patrocinio da parte di un avvocato del libero foro e nel conseguente declarare inammissibile l'appello.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione, e, negli altri casi, può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di formalità ulteriori. Ha inoltre valorizzato la norma di interpretazione autentica che chiarisce che la delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è necessaria solo quando la controversia rientra tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini le questioni di rito e di merito rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione di legge processuale denunciata in cassazione

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato... Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro"

    la Corte lo interpreta nel senso che la convenzione è la fonte primaria della difesa dell'ente e che l'ente può avvalersi anche di avvocati del libero foro senza formalità, salvo le ipotesi specificamente riservate all'Avvocatura dello Stato.

  • art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019

    "si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma... si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia... intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale"

    norma di interpretazione autentica che chiarisce ex tunc i limiti dell'obbligo di delibera motivata.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    opera solo quando la controversia è riservata all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione e l'Agenzia intenda non avvalersene; non si applica nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    richiamati come limiti e criteri da rispettare nel ricorso ad avvocati del libero foro.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione e, negli altri casi, da avvocati del libero foro senza necessità di una delibera speciale o di ulteriori formalità.
  • La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 è necessaria solo se la controversia rientra tra quelle convenzionalmente riservate all'Avvocatura dello Stato e l'ente scelga di non avvalersene; non è richiesta quando la causa non sia riservata o quando l'Avvocatura sia indisponibile.
  • Nel giudizio di legittimità, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro implica la sussistenza del relativo presupposto legale senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • L'erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per asserito difetto di ius postulandi del difensore integra vizio processuale censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio quando restino assorbite le ulteriori questioni di rito e di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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