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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n. 455/UT n. prot. 33281 del 16/11/2023, con cui il Comune di Bordighera ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive consistenti nella realizzazione di una passerella e nella trasformazione in terrazza di un lastrico solare, eseguite in assenza di SCIA e di autorizzazione paesaggistica.

Giustizia amministrativa202400092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa alla realizzazione di una passerella e alla trasformazione di un lastrico solare in terrazza, in assenza dei titoli edilizio e paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in sintesi, che le opere risalirebbero agli anni Cinquanta-Sessanta e sarebbero quindi conformi alla disciplina allora vigente; che il Comune avrebbe erroneamente applicato retroattivamente la disciplina della SCIA, dell'autorizzazione paesaggistica e della ristrutturazione edilizia; che non sarebbe stato dimostrato il contrasto con il piano regolatore del 1957; che la posa della pavimentazione sul lastrico solare costituirebbe mera manutenzione ordinaria e che la passerella non avrebbe determinato incremento di volumetria; che sarebbe stata illegittimamente applicata la demolizione anziché la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. 380/2001; infine, che il Comune non avrebbe consentito l'accesso a tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento, in violazione della trasparenza e del contraddittorio. Il Comune e i controinteressati hanno contestato il ricorso. Dalla documentazione acquisita è emerso che nel 1966 la passerella non esisteva e che il lastrico solare aveva funzione di mera copertura, non essendo praticabile con accesso diretto dall'edificio a monte. Il Comune aveva inoltre negato l'autorizzazione alla realizzazione della passerella, invitando alla presentazione di un regolare progetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati e, per la parte relativa alla mancata contestazione dell'autonomo presupposto paesaggistico, anche inammissibili per difetto di interesse. La documentazione del 1966 ha smentito la preesistenza della passerella e della terrazza nelle condizioni attuali, dimostrando che le opere erano successive agli edifici originari. La trasformazione del lastrico solare da copertura non praticabile a terrazzo attrezzato, mediante pavimentazione, fioriere e creazione di una superficie autonomamente fruibile, modifica le caratteristiche architettoniche, tipologiche e funzionali dell'edificio e richiede un titolo edilizio idoneo, non essendo riconducibile alla mera manutenzione ordinaria. L'intervento è stato pertanto ritenuto abusivo e correttamente sanzionato con demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001. Il collegio ha inoltre rilevato che l'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a), del d.lgs. 42/2004 e che la trasformazione, visibile e comportante la creazione di superfici utili, richiedeva previamente l'autorizzazione paesaggistica; in sua assenza, l'art. 167 del medesimo decreto impone la rimessione in pristino. Poiché l'ordinanza era sorretta da autonome motivazioni edilizie e paesaggistiche, la mancata contestazione specifica dell'autonomo fondamento paesaggistico rendeva comunque priva di interesse l'impugnazione limitata ai profili edilizi. È stata esclusa la necessità di una motivazione sull'interesse pubblico attuale alla demolizione, trattandosi di attività vincolata, e non è stato riconosciuto alcun legittimo affidamento derivante dal decorso del tempo. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 1150/1942

    La modificazione della struttura, dell'aspetto o della destinazione degli edifici esistenti, in presenza del piano regolatore comunale, richiedeva la licenza edilizia anche nel periodo anteriore alla disciplina edilizia vigente.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto comunque legittima la demolizione in relazione alla trasformazione edilizia abusiva e, autonomamente, alla violazione paesaggistica.

  • art. 31, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001

    La trasformazione delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e funzionali dell'organismo edilizio in difformità dal titolo edilizio giustifica l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    L'area costiera ricade ex lege nel vincolo paesaggistico.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Per una trasformazione edilizia visibile e comportante la creazione di superfici utili, eseguita senza previa autorizzazione paesaggistica, è dovuta la rimessione in pristino a spese del trasgressore.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    La realizzazione delle opere in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica costituisce ulteriore autonomo fondamento della sanzione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale è stata disattesa nel quadro della complessiva infondatezza delle doglianze.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    Le contestazioni sull'accesso agli atti non hanno inciso sulla legittimità dell'ordinanza, risultando comunque provata la sussistenza dei presupposti edilizi e paesaggistici.

  • art. 1 d.lgs. 33/2013

    Il richiamo agli obblighi di trasparenza non ha condotto all'annullamento dell'atto impugnato.

  • Adunanza Plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9

    l'ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto. Esso non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, né richiede di prendere in considerazione gli interessi degli eventuali controinteressati. L'inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo.

    L'ordine di demolizione è vincolato, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale e può essere adottato anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, senza che il decorso del tempo generi affidamento tutelabile.

Massime di principio

  • La trasformazione di un lastrico solare avente funzione di mera copertura in terrazzo praticabile e attrezzato, mediante interventi che ne rendano autonoma la fruizione ricreativa e determinino una superficie utile o accessoria, costituisce modificazione edilizia rilevante e richiede un titolo edilizio idoneo; non è riconducibile alla mera manutenzione ordinaria né, secondo la qualificazione accolta nella decisione, a una semplice attività liberalizzata.
  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato quando siano accertati i presupposti di fatto e di diritto; non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale alla rimozione dell'abuso e il decorso del tempo non determina, di per sé, un legittimo affidamento del responsabile o dell'attuale proprietario.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su autonome ragioni edilizie e paesaggistiche, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se contesta soltanto uno dei fondamenti motivazionali, poiché l'eventuale caducazione della motivazione censurata lascerebbe intatto l'altro autonomo titolo giustificativo dell'atto.
  • La realizzazione di una trasformazione edilizia visibile e comportante la creazione di superfici utili in un'area costiera sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege richiede la previa autorizzazione paesaggistica; in mancanza, può essere ordinata la rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggisticiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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