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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/746

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinvia di alcuni mesi l’applicazione di varie disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, per compensare i ritardi causati dalla pandemia di Covid-19 nella preparazione tecnica, normativa e organizzativa degli Stati membri e del settore. Il rinvio riguarda in particolare registrazione digitale e interoperabile, adeguamento di autorizzazioni/dichiarazioni/certificati e alcuni termini collegati alle norme transitorie per gli UAS. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rinvio di alcune date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 sui droni/UAS, a causa della pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità nazionali competenti, agli operatori di sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), ai fabbricanti e agli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. L’intervento incide esclusivamente sulle tempistiche di applicazione di talune disposizioni di detto regolamento, nel contesto del diritto dell’Unione in materia di aviazione civile e sicurezza aerea, con effetti anche sul coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2019/945. È rilevante nel SEE. Non introduce un regime materiale autonomo, ma modifica le date di applicazione di specifiche misure già previste; resta ferma l’applicazione del diritto nazionale negli Stati membri in cui le operazioni UAS sono autorizzate, per quanto richiamato nei considerando.

Rinvio delle date di applicazione di determinate misure del regolamento (UE) 2019/947 nel contesto Covid-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione interviene, in modo mirato, sul calendario di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo alle norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (UAS). La finalità è quella di compensare i ritardi determinati dalla pandemia di Covid-19 nella predisposizione tecnica e amministrativa necessaria all’attuazione della disciplina europea sui droni, senza incidere sul merito del quadro regolatorio di base.

I considerando chiariscono che le difficoltà operative hanno interessato sia gli Stati membri sia l’industria aeronautica: confinamento, riorganizzazione del lavoro, disponibilità ridotta di personale, ritardi nella normazione tecnica e nella preparazione di strumenti essenziali, come sistemi di registrazione digitali e interoperabili. La Commissione osserva inoltre che tali ritardi possono riflettersi sull’immissione sul mercato di UAS conformi ai nuovi requisiti standardizzati del regolamento delegato (UE) 2019/945.

Contesto e ragioni dell’intervento

Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare dell’articolo 57, e tiene conto del parere del comitato istituito dall’articolo 127 del medesimo regolamento. Nei considerando si sottolinea che:

  • le misure di contenimento del Covid-19 hanno ostacolato la preparazione all’applicazione di diversi regolamenti di esecuzione nel settore della sicurezza aerea;
  • i ritardi riguardano anche l’adeguamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati rilasciati in base al diritto nazionale;
  • l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha ritenuto il rinvio compatibile con la sicurezza aerea, trattandosi di un periodo limitato e in un contesto in cui la ripresa del traffico aereo sarebbe stata graduale;
  • il diritto nazionale continua ad applicarsi negli Stati membri in cui le operazioni UAS sono autorizzate.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

L’articolo 1 del regolamento 2020/746 modifica puntualmente alcune disposizioni temporali del regolamento 2019/947.

Articolo 20

La data di applicazione "1o luglio 2022" è sostituita con "1o gennaio 2023". La modifica comporta quindi un differimento di sei mesi.

Articolo 21

Sono rinviate più date previste per specifiche fasi applicative:

  • al paragrafo 1, la data "1o luglio 2021" diventa "1o gennaio 2022";
  • al paragrafo 2, la data "1o luglio 2021" diventa "1o gennaio 2022";
  • al paragrafo 3, la data "1o luglio 2022" diventa "1o gennaio 2023".

Anche in questo caso il rinvio è calibrato su un differimento di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

Articolo 22

La durata del periodo transitorio è estesa: la formula "due anni" è sostituita da "30 mesi". Si tratta di una proroga significativa del regime temporaneo previsto per l’adeguamento progressivo alla disciplina europea degli UAS.

Articolo 23

L’articolo 23 è modificato in due punti:

  • il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito stabilendo che esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020;
  • il paragrafo 5 è sostituito prevedendo che l’articolo 15, paragrafo 3, si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Effetti pratici per operatori e autorità

Per gli operatori UAS, le modifiche hanno l’effetto di prolungare il periodo in cui possono continuare a operare secondo le condizioni esistenti, consentendo anche l’impiego di UAS non ancora conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 per ulteriori sei mesi, secondo quanto espressamente richiamato nei considerando. Per le autorità nazionali, il rinvio offre un margine temporale aggiuntivo per completare i sistemi di registrazione, l’adeguamento documentale e le procedure applicative necessarie.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilevanza per la pratica professionale

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore dell’aviazione civile e dei droni, il regolamento rileva soprattutto per la gestione delle scadenze regolatorie, dei periodi transitori e della conformità documentale e tecnica degli operatori. L’effetto principale non è l’introduzione di nuovi obblighi sostanziali, bensì la riprogrammazione dei termini di attuazione della disciplina europea sugli UAS in ragione dell’emergenza sanitaria.

Disposizioni principali

Motivazione del rinvio per Covid-19

I considerando evidenziano che confinamento, mutamenti nelle condizioni di lavoro, ridotta disponibilità di personale e carico aggiuntivo hanno ostacolato la preparazione all’applicazione del regolamento (UE) 2019/947 e delle misure correlate. Sono stati registrati ritardi nell’istituzione di sistemi di immatricolazione digitali e interoperabili, nell’adeguamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati nazionali e nello sviluppo di standard tecnici e prove, con possibili ricadute anche sul regolamento delegato (UE) 2019/945.

Rinvio della data all’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/947

La data "1o luglio 2022" è sostituita con "1o gennaio 2023".

Rinvio delle date all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/947

All’articolo 21: al paragrafo 1 la data "1o luglio 2021" è sostituita con "1o gennaio 2022"; al paragrafo 2 la stessa data è sostituita con "1o gennaio 2022"; al paragrafo 3 la data "1o luglio 2022" è sostituita con "1o gennaio 2023".

Proroga del periodo transitorio all’articolo 22

All’articolo 22 l’espressione "due anni" è sostituita con "30 mesi", prorogando il periodo transitorio previsto dalla disciplina modificata.

Modifica dell’articolo 23 sulle date di applicazione

All’articolo 23, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito prevedendo che la disposizione "si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020". Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 5, è sostituito disponendo che l’articolo 15, paragrafo 3, "si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022".

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereasistemi aeromobili senza equipaggioattuazione normativaemergenza sanitaria

Testo integrale

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