Regolamento (UE) 2020/1273
Regolamento delegato (UE) 2020/1273 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e corregge il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2019/980 sul prospetto, per allinearlo al regolamento (UE) 2017/1129 e ad altre modifiche normative intervenute nel frattempo. Interviene soprattutto sui contenuti informativi richiesti nei documenti di registrazione e nelle note informative, semplificando alcuni adempimenti, chiarendo l’ordine delle informazioni e rafforzando taluni obblighi di audit e disclosure. Introduce inoltre rettifiche puntuali a errori materiali e una norma transitoria per preservare la validità dei prospetti già approvati in un determinato intervallo temporale.
Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/980, adeguando i contenuti informativi dei prospetti per offerte pubbliche e ammissioni alla negoziazione di titoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti, ai soggetti responsabili della redazione dei prospetti e, in particolare, ai casi disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2019/980 in attuazione del regolamento (UE) 2017/1129: documenti di registrazione, note informative e prospetti UE della crescita relativi a titoli di capitale, titoli diversi dai titoli di capitale, strumenti derivati, titoli convertibili o scambiabili, quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso ed emissioni secondarie. Le modifiche incidono sui prospetti approvati e sui documenti predisposti dal 21 luglio 2019; per i prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 è prevista la continuità di validità fino alla scadenza originaria. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/980 sul prospetto
Il regolamento interviene sul corpus tecnico attuativo del regolamento (UE) 2017/1129, con l’obiettivo di rendere più proporzionati gli obblighi informativi, correggere errori materiali e armonizzare il contenuto dei prospetti con gli sviluppi normativi successivi. La Commissione richiama, in particolare, l’esigenza di ridurre oneri amministrativi non necessari, garantire una migliore comparabilità delle informazioni per gli investitori e preservare la certezza del diritto per i prospetti già approvati.
Ambito applicativo e destinatari
Le modifiche si applicano agli emittenti e ai soggetti che redigono documenti di registrazione, note informative e prospetti nell’ambito delle offerte al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, secondo il regolamento (UE) 2017/1129. Il testo incide su titoli di capitale, titoli diversi dai titoli di capitale, strumenti derivati, titoli convertibili o scambiabili, quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso e sulle emissioni secondarie, con particolare attenzione al prospetto UE della crescita.
Documento di registrazione e note informative: revisione della struttura degli obblighi
Gli articoli 2, 4, 12, 13, 28 e 30 del regolamento delegato (UE) 2019/980 sono sostituiti per chiarire la documentazione richiesta nei diversi casi di offerta o ammissione. Per alcuni titoli che non sono azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni, come taluni titoli convertibili, scambiabili o strumenti che conferiscono diritti di sottoscrizione o acquisto, il regolamento consente l’uso di regimi informativi più leggeri, coerenti con la loro natura economica fino alla conversione o all’esercizio dei diritti.
Nel prospetto UE della crescita, la nota informativa per i titoli di capitale viene allineata alla struttura standardizzata prevista dal regolamento (UE) 2017/1129; analogamente, per le emissioni secondarie vengono disciplinate le informazioni da inserire nei documenti specifici per titoli di capitale e per titoli diversi dai titoli di capitale. Per le emissioni secondarie di titoli diversi dai titoli di capitale destinati al dettaglio, si chiarisce anche quando le informazioni sostitutive della nota di sintesi devono figurare nella nota informativa sui titoli.
Formato elettronico unico e documento di registrazione universale
Gli articoli 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 5, sono modificati per ridurre un onere ritenuto sproporzionato: quando il documento di registrazione universale è usato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni richieste devono essere presentate conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/815. La modifica recepisce l’esigenza di evitare che l’intero documento debba essere fornito in XHTML, limitando l’obbligo alle informazioni pertinenti della relazione finanziaria annuale.
Obblighi di revisione contabile delle informazioni finanziarie storiche
Una parte rilevante dell’intervento riguarda gli obblighi di audit. In più allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980 viene ribadito che le informazioni finanziarie annuali o i bilanci annuali relativi agli esercizi passati devono essere sottoposti a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione deve essere redatta in conformità alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014.
Se tali atti non si applicano, l’emittente deve comunque far sottoporre le informazioni a revisione oppure ottenere una dichiarazione che attesti che, ai fini del documento di registrazione, esse offrono un quadro fedele e corretto secondo i principi di revisione vigenti nello Stato membro o principi equivalenti. Inoltre, se i revisori legali si rifiutano di rilasciare la relazione o formulano rilievi, modifiche di giudizio, clausole di esclusione di responsabilità o osservazioni, tali circostanze devono essere motivate e riportate integralmente nel prospetto.
Emissioni secondarie e organismi di investimento collettivo
L’allegato 4 è riscritto per allineare il contenuto delle informazioni richieste agli organismi di investimento collettivo nelle emissioni secondarie a quello previsto per le emissioni primarie. Vengono incluse le informazioni sui principali contratti ed escluse le informazioni finanziarie pro forma. È inoltre precisato che, se le quote sono emesse da un organismo di investimento collettivo costituito come fondo comune gestito da un gestore di fondi, alcune informazioni vanno riferite al gestore, altre sia al fondo sia al gestore.
Prospetto UE della crescita: capitale circolante, capitalizzazione, azioni sottostanti e consenso
L’allegato 26 viene significativamente ristrutturato. La dichiarazione relativa al capitale circolante diventa obbligatoria per gli emittenti di titoli di capitale in via generale, senza dipendere dalla capitalizzazione di mercato. Per gli emittenti con capitalizzazione superiore a 200 000 000 EUR resta richiesta anche la dichiarazione su capitalizzazione e indebitamento, con dati aggiornati a non oltre 90 giorni prima della data del documento; in caso di variazioni sostanziali entro tale periodo, occorre fornire informazioni supplementari.
Sono inoltre introdotte sezioni specifiche sulle azioni sottostanti, ove applicabili, e sul consenso all’utilizzo del prospetto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129. In quest’ultimo caso, devono essere fornite ulteriori informazioni a seconda che il consenso sia accordato a intermediari finanziari specifici oppure a tutti gli intermediari finanziari.
L’allegato 27, relativo agli strumenti derivati, viene aggiornato in modo analogo: è introdotta una sezione dedicata alle informazioni sugli strumenti derivati e sono aggiunte sezioni sulle azioni sottostanti e sul consenso, in coerenza con la disciplina del prospetto UE della crescita.
Rettifiche puntuali e correzioni di rinvii
Oltre alle modifiche sostanziali, il regolamento corregge due errori del regolamento delegato (UE) 2019/980. In primo luogo, l’articolo 33, paragrafo 7, viene corretto per rinviare all’allegato 23, e non all’allegato 22. In secondo luogo, l’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), viene rettificato in modo da prevedere che l’appendice con le informazioni fondamentali sull’emittente sia richiesta solo quando lo impone l’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 e non sempre.
Regime transitorio e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, gli articoli 1, punti da 1 a 8, e 2 si applicano retroattivamente dal 21 luglio 2019, così da allinearsi alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 e del regolamento delegato (UE) 2019/980.
Per i prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 è prevista una clausola di salvaguardia: essi restano validi fino alla scadenza del rispettivo periodo di validità, assicurando continuità e certezza giuridica per gli operatori del mercato.
Disposizioni principali
Adeguamento del regime informativo per titoli di capitale e strumenti assimilati
Gli articoli 2, 4, 12, 13, 28 e 30 del regolamento delegato (UE) 2019/980 sono sostituiti per chiarire quali informazioni devono essere incluse nei documenti di registrazione e nelle note informative per titoli di capitale, emissioni secondarie, quote di OIC chiusi e prospetto UE della crescita. Per determinati titoli convertibili, scambiabili o strumenti derivati che non siano azioni o valori mobiliari equivalenti, è consentito applicare regimi informativi più leggeri previsti per i titoli diversi dai titoli di capitale o per specifiche fattispecie di prospetto.
Formato elettronico unico e documento di registrazione universale
Gli articoli 24, paragrafo 4, e 25, paragrafo 5, sono modificati per ridurre l’onere amministrativo connesso al documento di registrazione universale: quando è usato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni pertinenti devono essere presentate conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/815, riferendo l’obbligo al formato elettronico unico di comunicazione.
Revisione contabile delle informazioni finanziarie storiche
In numerosi allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980 (allegati 1, 3, 6, 7, 8, 9, 24 e 25) si rafforza l’obbligo di revisione contabile indipendente delle informazioni finanziarie annuali o del bilancio annuale relativi agli esercizi passati. Anche quando non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, occorre comunque una revisione o una dichiarazione equivalente di quadro fedele e corretto secondo i principi di revisione applicabili; eventuali rifiuti, rilievi, modifiche di giudizio, disclaimer o osservazioni devono essere motivati e riprodotti integralmente.
Emissioni secondarie e organismi di investimento collettivo
L’allegato 4 è aggiornato per allineare il regime semplificato delle emissioni secondarie a quello delle emissioni primarie, includendo informazioni sui principali contratti ed escludendo le informazioni finanziarie pro forma. Viene anche precisato quali informazioni devono essere fornite dagli organismi di investimento collettivo, distinguendo i casi in cui le quote sono emesse da un fondo comune gestito da un gestore di fondi.
Prospetto UE della crescita: capitale circolante, capitalizzazione, strumenti derivati e consenso
L’allegato 26 viene riscritto in più parti: la dichiarazione sul capitale circolante diventa applicabile a tutti gli emittenti di titoli di capitale, mentre la capitalizzazione e l’indebitamento restano richiesti solo per gli emittenti con capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR, con dati non più vecchi di 90 giorni. Sono inoltre introdotte sezioni specifiche per le informazioni sulle azioni sottostanti e sul consenso all’utilizzo del prospetto. L’allegato 27 è analogo per gli strumenti derivati, includendo nuove sezioni su azioni sottostanti e consenso.
Rettifiche di errori materiali
Vengono corrette due imprecisioni del regolamento delegato (UE) 2019/980: l’articolo 33, paragrafo 7, rinvia correttamente all’allegato 23 e non all’allegato 22; l’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), precisa che l’appendice con le informazioni fondamentali sull’emittente va inclusa solo se richiesta dall’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 e non in ogni caso.
Disposizione transitoria sulla validità dei prospetti
L’articolo 46 bis stabilisce che i prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 restano validi fino alla fine del rispettivo periodo di validità, per ragioni di certezza del diritto.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punti da 1 a 8, e l’articolo 2 si applicano retroattivamente a decorrere dal 21 luglio 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 e del regolamento delegato (UE) 2019/980.
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