Regolamento (UE) 2020/1173
Regolamento delegato (UE) 2020/1173 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sui regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base per ridefinire la durata del periodo di comunicazione preventiva nella fase provvisoria delle inchieste. A seguito del riesame effettuato dalla Commissione, il periodo viene fissato in quattro settimane, sia quando si prevede l’adozione di dazi provvisori sia quando si prevede di non adottarli e di proseguire l’inchiesta. La modifica si applica solo alle inchieste avviate dopo l’entrata in vigore del regolamento e mira a rafforzare trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto.
Modifica della disciplina antidumping e antisovvenzioni sulla fase provvisoria, con estensione a quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva prima dell’imposizione o della mancata imposizione di dazi provvisori.
Ambito di applicazione
Si applica alle inchieste antidumping e antisovvenzioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e del regolamento (UE) 2016/1037, limitatamente alle inchieste per le quali l’avviso di apertura sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo la data di entrata in vigore del regolamento. Riguarda produttori, importatori, esportatori dell’Unione, le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti del paese esportatore nel caso antidumping e il paese d’origine e/o di esportazione nel caso antisovvenzioni. Restano escluse, per effetto della disciplina transitoria, le inchieste già aperte con avviso di apertura pubblicato prima dell’entrata in vigore.
Modifica della durata del periodo di comunicazione preventiva nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni
Il regolamento delegato (UE) 2020/1173 interviene sui regolamenti di base in materia di difesa commerciale contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni provenienti da paesi terzi. La finalità dichiarata è accrescere trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto nella fase provvisoria delle inchieste, alla luce del riesame effettuato dalla Commissione in attuazione del pacchetto di modifica introdotto dal regolamento (UE) 2018/825.
Contesto e motivazioni del riesame
Il regolamento nasce dall’obbligo della Commissione di verificare, entro il 9 giugno 2020, se il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane avesse provocato un aumento sostanziale delle importazioni con pregiudizio aggiuntivo per l’industria dell’Unione. La Commissione richiama un numero limitato di casi disponibili per l’analisi, ma ritiene che dai dati emerga una tendenza chiara: nella maggior parte delle inchieste non si è verificato un aumento sostanziale delle importazioni, e nel complesso non è emerso un pregiudizio aggiuntivo durante il periodo di comunicazione preventiva.
Modifica del regolamento antidumping 2016/1036
L’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2016/1036 viene sostituito. I produttori, importatori ed esportatori dell’Unione, nonché le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore, possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori, presentando una richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Le informazioni devono essere fornite quattro settimane prima dell’imposizione dei dazi provvisori e devono comprendere:
- una sintesi dei dazi proposti, a titolo puramente informativo;
- il calcolo dettagliato del margine di dumping;
- il calcolo del margine sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione;
- il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 19.
Le parti dispongono di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli. Inoltre, quando la Commissione non intenda imporre dazi provvisori ma proseguire l’inchiesta, le parti interessate devono esserne informate quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Modifica del regolamento antisovvenzioni 2016/1037
Analogamente, l’articolo 29 bis del regolamento (UE) 2016/1037 viene sostituito. Possono richiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori i produttori, importatori ed esportatori dell’Unione, le loro associazioni rappresentative e il paese d’origine e/o di esportazione. La richiesta deve essere scritta e presentata entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Le informazioni devono essere trasmesse quattro settimane prima dell’imposizione dei dazi provvisori e devono contenere:
- una sintesi dei dazi proposti, a titolo puramente informativo;
- il calcolo dettagliato dell’importo della sovvenzione compensativa;
- il calcolo del margine sufficiente a eliminare il pregiudizio;
- il rispetto dell’articolo 29 in materia di riservatezza.
Anche in questo caso, le parti hanno tre giorni lavorativi per formulare osservazioni sulla correttezza dei calcoli. Se la Commissione non intende imporre dazi provvisori e prosegue l’inchiesta, la mancata imposizione deve essere comunicata quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
Ambito di applicazione e disciplina transitoria
Il regolamento si applica soltanto alle inchieste per le quali l’avviso di apertura sia pubblicato dopo la sua entrata in vigore. Restano quindi impregiudicate le inchieste già aperte prima di tale data, in modo da salvaguardare la certezza del diritto e consentire alle parti interessate di adeguarsi progressivamente al nuovo regime.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame della durata del periodo di comunicazione preventiva
La Commissione, in attuazione dell’obbligo previsto dagli articoli 7, paragrafo 1, e 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e dagli articoli 12, paragrafo 1, e 32 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037, ha valutato se nel periodo di comunicazione preventiva vi fosse stato un aumento sostanziale delle importazioni e un pregiudizio aggiuntivo per l’industria dell’Unione. Conclude che, nel complesso, non vi è stato un pregiudizio aggiuntivo tale da giustificare una durata diversa da quattro settimane.
Modifica dell’articolo 19 bis del regolamento antidumping 2016/1036
L’articolo 19 bis è sostituito per prevedere che produttori, importatori, esportatori dell’Unione e loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti del paese esportatore, possano chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste devono essere presentate per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Le informazioni sono fornite quattro settimane prima dell’imposizione dei dazi provvisori e includono una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente a eliminare il pregiudizio, nel rispetto della riservatezza ex articolo 19. Le parti hanno tre giorni lavorativi per osservazioni sulla correttezza dei calcoli. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori, le parti interessate sono informate della mancata imposizione quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
Modifica dell’articolo 29 bis del regolamento antisovvenzioni 2016/1037
L’articolo 29 bis è sostituito per prevedere un regime analogo a quello antidumping: produttori, importatori ed esportatori dell’Unione e loro associazioni rappresentative, nonché il paese d’origine e/o di esportazione, possono richiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste devono essere presentate per iscritto entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Le informazioni sono fornite quattro settimane prima dell’imposizione dei dazi provvisori e comprendono una sintesi dei dazi proposti, il calcolo dettagliato dell’importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente a eliminare il pregiudizio, nel rispetto dell’articolo 29 sulla riservatezza. È previsto un termine di tre giorni lavorativi per eventuali osservazioni. Se non si intende imporre dazi provvisori, la mancata imposizione è comunicata quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica solo alle inchieste per le quali l’avviso di apertura ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell’articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 sia pubblicato dopo la data di entrata in vigore.
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