Regolamento (UE) 2020/744
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione del 4 giugno 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, che contiene la tabella di corrispondenza tra i rating emessi dalle ECAI e le classi obiettive di merito di credito previste dal quadro Solvibilità II. L’intervento si rende necessario per tenere conto delle modifiche intervenute nelle metodologie di rating di alcune agenzie e della registrazione di una nuova ECAI. Il provvedimento sostituisce integralmente l’allegato e si applica direttamente negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 aggiornando la corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi obiettive di merito di credito ai fini Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) i cui rating sono utilizzati nell’ambito della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e del regolamento delegato (UE) 2015/35 per l’associazione alle classi obiettive di merito di credito. Incide quindi, in via indiretta, sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette al quadro prudenziale Solvibilità II, nonché sulle autorità e gli operatori che utilizzano le valutazioni esterne del merito di credito ai fini regolamentari. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo è anche rilevante ai fini SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione
Il regolamento interviene nel quadro prudenziale Solvibilità II per aggiornare la mappatura tra le valutazioni esterne del merito di credito emesse dalle ECAI e le classi obiettive di merito di credito. L’obiettivo è mantenere coerente la disciplina tecnica con l’evoluzione dei rating e con la registrazione di nuove agenzie, assicurando un’applicazione uniforme nell’Unione.
Contesto e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 contiene la tabella di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito previste dal regolamento delegato (UE) 2015/35, ai fini della direttiva 2009/138/CE. Il nuovo intervento si giustifica perché, dopo le modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/633, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi alla base di alcune valutazioni e alcune ECAI hanno esteso i propri rating a nuovi segmenti di mercato.
Ambito di applicazione
Il regolamento concerne le ECAI i cui rating sono utilizzati nel sistema Solvibilità II per l’associazione alle classi di merito di credito. La disciplina è rilevante per le imprese di assicurazione e di riassicurazione e per gli operatori vigilati che impiegano le valutazioni esterne del merito di credito nella determinazione dei requisiti prudenziali. Il testo è applicabile in tutti gli Stati membri ed è indicato come rilevante ai fini del SEE.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2016/1800
La misura centrale è la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800. La nuova versione contiene la tabella aggiornata di corrispondenza tra le diverse scale di rating delle singole ECAI e le classi obiettive di merito di credito. La revisione riguarda numerose agenzie, tra cui, a titolo esemplificativo, ACRA Europe, AM Best Europe-Rating Services, ARC Ratings, DBRS Ratings, Fitch Ratings, Moody’s, S&P Global Ratings e altre ECAI elencate nell’allegato.
Nuova ECAI registrata e continuità metodologica
Il considerando relativo alla nuova registrazione di un’agenzia di rating precisa che, poiché l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede la specificazione della corrispondenza per tutte le ECAI, occorre definire anche la scala applicabile alla nuova agenzia. Poiché essa utilizza la stessa metodologia della propria impresa madre, già inclusa nella disciplina, la corrispondenza è costruita in coerenza con quella dell’ECAI del paese terzo collegata.
Procedura di adozione e fondamento tecnico
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione presentati congiuntamente da ABE, ESMA ed EIOPA. Le autorità europee di vigilanza hanno svolto consultazioni pubbliche, valutato costi e benefici e sentito i gruppi delle parti interessate dei settori bancario, degli strumenti finanziari e assicurativo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento produce effetti direttamente negli ordinamenti nazionali senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento della corrispondenza tra rating ECAI e classi di merito di credito
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito integralmente. La nuova tabella riallinea le valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE, tenendo conto delle modifiche metodologiche e dell’estensione di alcuni modelli di rating a nuovi segmenti di mercato.
Inserimento della nuova ECAI registrata
Il regolamento stabilisce la corrispondenza anche per una nuova agenzia di rating del credito registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009. Poiché tale ECAI applica la stessa metodologia della propria impresa madre, la corrispondenza viene impostata in modo coerente con quella già prevista per l’ECAI del paese terzo correlata.
Base giuridica e formazione tecnica del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. È fondato su progetti di norme tecniche di attuazione elaborati congiuntamente da ABE, ESMA ed EIOPA, dopo consultazioni pubbliche e acquisizione dei pareri dei gruppi di portatori di interesse dei settori bancario, finanziario e assicurativo.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 giu 2020Regolamento (UE) 2020/745
- Regolamento · 4 giu 2020Regolamento (UE) 2020/746
- Regolamento · 4 giu 2020Regolamento (UE) 2020/749
- Regolamento · 4 giu 2020Regolamento (UE) 2020/1173
- Regolamento · 4 giu 2020Regolamento (UE) 2020/1272
- Regolamento · 4 giu 2020Regolamento (UE) 2020/1273
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →