Regolamento (UE) 2020/749
Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in via provvisoria, limiti massimi di residui di clorato in numerosi alimenti, modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005. La misura nasce dall’evidenza che il clorato può derivare non solo da usi fitosanitari, ormai revocati, ma anche dall’impiego di disinfettanti a base di cloro e dall’acqua potabile nel trattamento degli alimenti. I limiti sono fissati secondo il principio ALARA, tenendo conto dei dati di occorrenza, dei pareri EFSA e della necessità di mantenere buone pratiche igieniche e la sicurezza microbiologica.
Fissazione di livelli massimi di residui provvisori di clorato in determinati prodotti alimentari e modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi rientranti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con specifiche soglie di residui di clorato fissate nell’allegato III, parte A, per numerosi prodotti di origine vegetale e animale, nonché per alcuni prodotti trasformati. Rileva per operatori del settore alimentare e dei mangimi, laboratori e autorità di controllo negli Stati membri dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE. Sono disciplinati anche i casi di prodotti alimentari trasformati che possono contenere residui aggiuntivi di clorato provenienti da ingredienti, coadiuvanti tecnologici o acqua potabile impiegati legittimamente.
Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione: livelli massimi di residui di clorato negli alimenti
Il regolamento interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, introducendo una disciplina specifica e provvisoria per il clorato. La misura risponde alla presenza diffusa di residui di clorato negli alimenti, non più legata all’uso di prodotti fitosanitari autorizzati, ma soprattutto a disinfezione a base di cloro e trattamento dell’acqua potabile.
Contesto e presupposti scientifici
Nei considerando la Commissione richiama che tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clorato sono state revocate a seguito della non iscrizione del clorato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. In assenza di limiti specifici, prima del presente intervento si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg per gli alimenti e mangimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non inclusi nell’allegato IV.
L’EFSA ha raccolto dati di monitoraggio tra il 2014 e il 2018 e ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica. In tale parere sono stati fissati:
- una dose giornaliera tollerabile (DGT) di 3 μg/kg di peso corporeo al giorno;
- una dose acuta di riferimento (DAR) di 36 μg/kg di peso corporeo.
La Commissione evidenzia che l’esposizione alimentare acuta non supera la DAR, mentre l’esposizione media può superare la DGT in sottogruppi vulnerabili, come lattanti e bambini nella prima infanzia con lieve o moderata carenza di iodio.
Razionale della fissazione dei nuovi limiti
Il regolamento si inserisce in un approccio coordinato volto a ridurre i livelli di clorato senza compromettere la sicurezza microbiologica degli alimenti. Gli Stati membri avevano approvato nel 2017 un piano d’azione multidisciplinare, comprendente misure su acqua potabile, igiene e fissazione di LMR provvisori.
I nuovi limiti sono fissati secondo il principio ALARA, cioè "tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile". La Commissione precisa che i limiti provvisori si basano sul 95° percentile dei dati di occorrenza e tengono conto dell’uso legittimo di acqua potabile trattata nella trasformazione alimentare. I limiti dovranno essere riesaminati alla luce di eventuali progressi futuri in materia di igiene, acqua potabile, prassi industriali o nuove evidenze scientifiche.
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiungendo una nuova colonna per il clorato nella parte A dell’allegato. L’intervento si fonda sugli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), e 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento quadro sui residui di antiparassitari.
L’allegato è molto dettagliato e individua limiti differenziati per grandi gruppi merceologici e singoli prodotti. In linea generale, i valori più frequenti sono:
- 0,05 mg/kg per molti prodotti vegetali, tra cui vari agrumi, pomacee, drupacee, cereali, tè e diverse altre categorie;
- 0,1 mg/kg per frutta a guscio e per diversi prodotti di origine animale;
- valori più elevati per specifiche categorie, come alcune orticole e olive da tavola;
- limiti contrassegnati con asterisco per taluni grassi animali e per il miele, indicanti il limite di determinazione analitica.
Prodotti trasformati e imputazione degli apporti aggiuntivi
Una parte rilevante dell’allegato riguarda i prodotti alimentari trasformati. Il regolamento precisa che, per tali prodotti, occorre tenere conto degli apporti aggiuntivi di clorato derivanti dal contatto con prodotti contenenti residui, oppure da ingredienti, coadiuvanti tecnologici o acqua potabile utilizzati conformemente alle rispettive prescrizioni giuridiche.
È inoltre previsto espressamente che l’onere della prova circa il livello di tali apporti aggiuntivi spetti all’operatore del settore degli alimenti e dei mangimi. Questo profilo è particolarmente significativo per la gestione documentale e probatoria da parte delle imprese alimentari.
Revisione entro il 2025
L’articolo 2 impone che gli LMR provvisori per il clorato siano rivisti entro l’8 giugno 2025. Si tratta quindi di una disciplina non definitiva, soggetta a riesame obbligatorio entro un termine preciso.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni operative per imprese e professionisti
Per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi il regolamento comporta la necessità di verificare la conformità dei prodotti ai nuovi LMR di clorato, con particolare attenzione:
- alle fonti di contaminazione da disinfezione a base di cloro;
- all’utilizzo di acqua potabile nei processi produttivi;
- alla documentazione degli apporti aggiuntivi nei prodotti trasformati;
- alla gestione del rischio e ai controlli analitici, anche in relazione ai limiti di determinazione.
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare, il provvedimento è rilevante sia sul piano della compliance di filiera sia sul piano probatorio, poiché introduce limiti specifici, un regime provvisorio e un chiaro onere documentale in capo all’operatore in caso di prodotti trasformati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, di una nuova colonna relativa al clorato, con livelli massimi di residui specifici per numerose categorie di prodotti alimentari e di origine animale.
Carattere provvisorio e revisione dei limiti
L’articolo 2 stabilisce che gli LMR provvisori per il clorato devono essere rivisti entro l’8 giugno 2025.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base scientifica e criterio ALARA
Nei considerando si richiama il parere EFSA del 2015, con DGT pari a 3 μg/kg di peso corporeo al giorno e DAR pari a 36 μg/kg di peso corporeo. I limiti sono fissati secondo il principio ALARA, in base al 95° percentile dei dati di occorrenza raccolti tra il 2014 e il 2018, tenendo conto dell’uso legittimo di acqua potabile trattata nella trasformazione alimentare.
Regime per gli alimenti trasformati
Per i prodotti alimentari trasformati, il regolamento richiama la necessità di considerare gli apporti aggiuntivi di clorato derivanti da contatto con prodotti contenenti residui, ingredienti con tali residui, coadiuvanti tecnologici o acqua potabile usati conformemente alle prescrizioni applicabili. L’onere di dimostrare tali apporti aggiuntivi è posto a carico dell’operatore del settore degli alimenti e dei mangimi.
Valori di residuo fissati per categorie di prodotti
L’allegato introduce LMR differenziati per numerose categorie: 0,05 mg/kg per diversi agrumi, pomacee, drupacee, cereali, tè e varie altre categorie; 0,1 mg/kg per frutta a guscio, taluni prodotti di origine animale e altri gruppi; valori più elevati per specifiche categorie come alcune orticole, olive da tavola e altri prodotti indicati nell’allegato. Per grasso di varie specie animali e per miele sono previsti limiti con asterisco, indicativi del limite di determinazione analitica.
Origine del provvedimento e contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare sugli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), e 16, paragrafo 1, lettera a). I considerando richiamano la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorato a seguito della non iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e il piano d’azione multidisciplinare approvato dagli Stati membri nel 2017 per ridurre i livelli di clorato.
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