Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/745

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/745 of 4 June 2020 amending Regulation (EU) 2018/1042 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)

Normativa europea32020R0745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento differisce di sei mesi l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2018/1042, perché le misure di contenimento della COVID-19 hanno impedito a Stati membri e operatori di prepararsi adeguatamente alla nuova disciplina. Il rinvio concerne, in particolare, requisiti su test alcolimetrici/sostanze psicoattive, programmi di supporto tra pari e valutazioni psicologiche dei piloti. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2018/1139 e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

Rinvio di alcune date di applicazione del regolamento (UE) 2018/1042 in materia di sicurezza dell’aviazione civile, nel contesto della pandemia da COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli operatori del settore dell’aviazione civile dell’Unione, limitatamente alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1042 richiamate dal presente atto. In particolare, riguarda l’applicazione delle misure relative ai programmi di supporto, alle valutazioni psicologiche degli equipaggi di condotta e ai test sistematici e casuali di sostanze psychoattive. L’atto ha efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; interviene solo per posticipare alcune date di applicazione, senza modificare il resto del quadro normativo richiamato.

Rinvio di alcune date di applicazione del regolamento (UE) 2018/1042 nel contesto della COVID-19

Il regolamento interviene in via eccezionale per attenuare l’impatto della pandemia da COVID-19 sull’attuazione di alcune misure di sicurezza aerea già adottate con il regolamento (UE) 2018/1042. La Commissione constata che le misure di confinamento, le difficoltà organizzative e la ridotta disponibilità di personale hanno impedito a Stati membri e operatori di prepararsi nei tempi previsti.

Contesto e motivazione

Nei considerando la Commissione sottolinea che le restrizioni legate alla pandemia hanno gravemente ostacolato la capacità di applicare una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati in materia di sicurezza dell’aviazione. In particolare, il regolamento (UE) 2018/1042 introduce nuovi requisiti relativi a:

  • test alcolimetrici e di sostanze psicoattive;
  • programmi di supporto tra pari;
  • valutazioni psicologiche dei piloti.

Secondo la Commissione, tali requisiti non potevano essere applicati dagli Stati membri dal 14 agosto 2020, anche perché l’introduzione immediata avrebbe potuto incidere sulla disponibilità degli equipaggi nella fase di ripresa del traffico aereo. L’EASA ha confermato che un rinvio limitato nel tempo non avrebbe effetti pregiudizievoli sulla sicurezza aerea, poiché la ripresa dei voli era attesa lenta e graduale.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042, sostituendone il terzo comma. La nuova formulazione stabilisce che:

  • i punti 1 e 3 dell’articolo 1 si applicano dal 14 febbraio 2021;
  • i punti 3(f) e 6(b) dell’allegato si applicano dal 14 agosto 2018.

La modifica realizza quindi un rinvio di sei mesi rispetto alla data originariamente prevista per alcune disposizioni del regolamento del 2018.

Ambito soggettivo e materiale

Il regolamento riguarda gli Stati membri e gli operatori del settore dell’aviazione civile dell’Unione, nella misura in cui devono dare applicazione alle disposizioni modificate del regolamento (UE) 2018/1042. Non introduce una disciplina autonoma generale, ma incide solo sulle tempistiche di applicazione di specifiche misure in materia di sicurezza aerea e tutela dell’idoneità dell’equipaggio.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, come usuale per gli atti di questo tipo.

Disposizioni principali

Rinvio delle date di applicazione

L’articolo 1 sostituisce il terzo comma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1042. È stabilito che i punti 1 e 3 dell’articolo 1 di tale regolamento si applicano dal 14 febbraio 2021, mentre i punti 3(f) e 6(b) dell’allegato continuano ad applicarsi dal 14 agosto 2018.

Ragioni del differimento

Il rinvio è giustificato dalle misure di confinamento e dalle difficoltà operative causate dalla pandemia da COVID-19, che hanno compromesso la capacità degli Stati membri e del settore aereo di prepararsi entro il termine originario del 14 agosto 2020. La Commissione richiama inoltre la conferma dell’EASA circa l’assenza di effetti negativi sulla sicurezza aerea per la limitata durata del rinvio.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereasanità e sicurezza sul lavoroemergenza covid-19diritto dell’ue derivato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.