Cassazione Civile, Ordinanza n. 14166/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente formulata prima dell'adunanza camerale, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, conseguenza della declaratoria di estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da domande di un lavoratore volte a far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in luogo di rapporti di collaborazione formalmente intercorsi con la società tra il 2011 e il 2016, con richiesta di nullità dei contratti di collaborazione, pagamento delle differenze retributive e del TFR, regolarizzazione contributiva e previdenziale, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno per l'asserito licenziamento illegittimo con decorrenza dal 31.5.2016. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del lavoratore in uno dei due giudizi di appello, dichiarando improcedibile l'altro, accertando la subordinazione dal 2.9.2011 al 31.5.2016 come operatore telefonico e condannando la società alle conseguenze economiche, contributive e reintegratorie. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, ma prima dell'adunanza camerale interveniva rinuncia al ricorso sottoscritta dal procuratore della società munito di procura speciale e dal controricorrente, depositata tempestivamente ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale ed effettuata con sottoscrizione del difensore munito di procura speciale e del controricorrente.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale al ricorso, il processo va dichiarato estinto.
art. 391, comma 4, c.p.c.
La declaratoria di estinzione esclude la pronuncia sulle spese.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e depositata prima dell'adunanza camerale, produce l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso e preclude la regolazione delle spese secondo le regole ordinarie indicate dalla norma richiamata.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'esito sfavorevole del ricorso.
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