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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4011/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un'ulteriore continuazione fra tre episodi (tentato omicidio di Salvatore Batti, omicidio di Roberto Cutolo e omicidio di Angelo Maccarone) già riuniti in continuazione nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 2001 e altri reati unificati con decisione esecutiva del 2016 e con sentenze di altre Corti. Si lamentava che il giudice della esecuzione non avesse motivato adeguatamente il mancato accoglimento di tale parte della domanda, sostenendo che tutti gli omicidi derivassero dalla stessa deliberazione criminosa.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Motiva che il GIP aveva esaminato e respinto la stessa questione già nella decisione esecutiva del 27 maggio 2016; quella decisione è divenuta definitiva (non impugnata in Cassazione) e pertanto la nuova richiesta era inammissibile per mancanza di nova. La Corte osserva che il diniego del 2016 equivale a una decisione definitiva sul punto e che il giudice dell'esecuzione aveva richiamato esplicitamente tale preclusione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • norme processuali sul giudice dell'esecuzione e sulla continuazione dei reati (codice di procedura penale e principi di cosa giudicata)

    La Corte applica il principio per cui una decisione esecutiva definitiva che abbia già deciso la sussistenza o meno della continuazione impedisce una rivalutazione della stessa questione in assenza di elementi nuovi (nova). Il giudice dell'esecuzione può rivalutare solo se emergono fatti o prove nuovi tali da giustificare la riapertura della valutazione.

Massime di principio

  • Una decisione esecutiva definitiva che si sia pronunciata su un punto determinante (es. sussistenza della continuazione) preclude successive richieste sulla stessa questione, salvo che non emergano fatti o elementi probatori nuovi e rilevanti (nova).
  • Chi chiede l'unificazione per continuazione deve dimostrare l'identità del disegno criminoso, la contiguità temporale e la mancanza di momenti deliberativi autonomi; se precedenti decisioni hanno già escluso tale identità, l'onere probatorio di portare novità grava sul ricorrente.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare il diniego, ma il richiamo esplicito a precedenti decisioni definitive e alla loro preclusiva efficacia è sufficiente a giustificare il rigetto quando non siano indicate nuove circostanze.
  • In sede esecutiva la domanda che ripropone questioni già definitivamente decise è inammissibile; la strada percorribile è provare l'esistenza di "nova" che giustifichi la riapertura.
  • La parte soccombente è condannata alle spese processuali, secondo il principio generale dell'esito del gravame.

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